Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2021, n. 04443
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERNARDI RAUL nato a RIMINI il 08/01/1976 avverso l'ordinanza del 16/06/2020 del TRIB. LIBERTA' di RIMINI udita la relazione svolta dal Consigliere L S;sentite le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA Il P.G. conclude: inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 16 giugno 2020 il Tribunale del riesame di Rimini ha rigettato il riesame proposto da R B e confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini del 3 giugno 2020 di 50.000 mascherine di tipo chirurgico e 9.500 mascherine senza valvola, ritenendo sussistente il fumus del reato ex art. 56-515 cod. pen. contestato all'indagato quale legale rappresentante della Italighter s.r.l. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, in proprio. Dopo aver ricostruito l'iter del procedimento, anche in relazione al sequestro probatorio già eseguito delle mascherine della Italighter s.r.I., alla successiva regolarizzazione amministrativa, riportato il contenuto dell'istanza di riesame, si deducono i vizi di violazione degli artt. 56-515 cod. pen., dell'art. 324 comma 7, in relazione all'art. 309 comma 9 cod. proc. pen. Con il ricorso si indicano le circostanze di fatto non valutate dal Tribunale del riesame, oggetto dei documenti prodotti in sede di riesame sulla natura delle mascherine e si motiva sull'insussistenza del fumus.
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