Cass. civ., sez. III, sentenza 30/04/2024, n. 11698

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Massime1

In caso di pignoramento presso terzi delle somme dovute al debitore a titolo di canone di locazione di un immobile già pignorato da altro creditore, dovendosi considerare dette somme già pignorate, ai sensi dell'art. 2912 c.c., quali frutti civili dell'immobile, il giudice dell'espropriazione presso terzi, a cui il terzo dichiari che i canoni sono stati già pignorati nell'ambito dell'esecuzione immobiliare, deve trasmettere il fascicolo al giudice di quest'ultima affinché questi proceda alla parziale riunione, trattandosi di plurime azioni esecutive avviate da creditori diversi su beni parzialmente coincidenti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 30/04/2024, n. 11698
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11698
Data del deposito : 30 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 18917/2022 N. 18917/22 R.G. Numero sezionale 615/2024 Numero di raccolta generale 11698/2024 Data pubblicazione 30/04/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Pignoramento presso terzi di canoni FRANCO DE STEFANO Presidente di locazione, già pignorati nell'ambito di precedente procedura esecutiva PASQUALINA A.P. CONDELLO Consigliere immobiliare – Assegnazione in favore del secondo pignorante – AUGUSTO TATANGELO Consigliere Rapporti tra procedure RAFFAELE ROSSI Consigliere PU. 21/02/2024 SALVATORE SAIJA Consigliere - Rel. Cron. R.G.N. 18917/2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 18917/2022 R.G. proposto da: P.R.G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Morsoletto, come da procura speciale in calce al ricorso, domicilio digitale paolo.morsoletto@ordineavvocativicenza.it

- ricorrente -

contro

TE BE, elettivamente domiciliata in Roma, Via Yser n. 8, presso lo studio dell'avv. Vittorio Martellini, che la rappresenta e difende, con l'avv. Tiziana Martini, come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale vittoriomartellini@ordineavvocatiroma.org;
tiziana.martini@ordineavvocativicenza.it - controricorrente – 1 N. 18917/22 R.G. Numero registro generale 18917/2022 Numero sezionale 615/2024 Numero di raccolta generale 11698/2024 avverso la sentenza n. 1257/2022 della Corte d'appello di Venezia, depositata Data pubblicazione 30/04/2024 in data 1.6.2022;
udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 21.2.2024 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;
udite le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi gli avv.ti Sabina Ciccotti, per delega, per la ricorrente, e Vittorio Martellini per la controricorrente.

FATTI DI CAUSA

ER NT, quale terza pignorata nel procedimento esecutivo presso terzi iscritto dinanzi al Tribunale di EN al n. 1240/2016 R.G.E., avviato da P.R.G. s.r.l. contro il proprio debitore RA AN, si dichiarò debitrice di quest'ultimo di € 320,00 mensili, per canoni di locazione a lui dovuti, relativamente ad un immobile di proprietà dell'esecutato;
il giudice dell'esecuzione, conseguentemente, emise ordinanza di assegnazione dei canoni ex art. 553 c.p.c., depositata il 5.10.2016, fino a concorrenza ed estinzione del credito vantato dalla P.R.G. verso RA AN. La NT eseguì regolarmente i pagamenti, ma in data 1.12.2016 il custode giudiziario di detto immobile – già pignorato, nell'ambito di procedura esecutiva iscritta al n. 438/2014 R.G.E., dinanzi allo stesso Tribunale di EN – la informò di detta pendenza. La NT, dunque, pur continuando a pagare alla creditrice assegnataria P.R.G., si rivolse al giudice dell'esecuzione immobiliare, che con ordinanza del 6.7.2017 autorizzò il custode giudiziario IV di EN a richiedere il pagamento dei canoni a scadere direttamente alla conduttrice, 2 Numero registro generale 18917/2022 N. 18917/22 R.G. Numero sezionale 615/2024 Numero di raccolta generale 11698/2024 Data pubblicazione 30/04/2024 nonché ad attivarsi per ottenere la ripetizione dalla P.R.G. di quelli già da questa incassati. La NT, quindi, iniziò a pagare direttamente a mani dell'IV (dalla sentenza impugnata e dal controricorso non risultano dati univoci circa il momento iniziale di detti pagamenti, ma la questione è irrilevante, n.d.e.). Tuttavia, con atto di precetto notificato alla NT in data 14.2.2019, ritenendo che la suddetta ordinanza non potesse privare di efficacia l'ordinanza ex art. 553 c.p.c. del 5.10.2016, pure costituente titolo esecutivo, la P.R.G. intimò alla stessa NT il pagamento dei canoni frattanto maturati;
la conduttrice propose quindi opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., contestando il diritto della P.R.G. di procedere alla minacciata esecuzione forzata nei suoi confronti, e ciò in forza di due fatti sopravvenuti alla formazione del titolo azionato: a) la conoscenza, successivamente acquisita, della preesistenza della procedura esecutiva immobiliare;
b) l'ordinanza del 6.7.2017, con cui il g.e. immobiliare aveva autorizzato l'IV a richiedere il pagamento dei canoni ad essa opponente, sul presupposto dell'inopponibilità alla procedura esecutiva immobiliare dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. già resa in favore della P.R.G. Il Tribunale di EN, previa sospensione dell'efficacia del titolo, accolse l'opposizione con sentenza del 20.11.2020, confermata dalla Corte d'appello di Venezia con sentenza dell'1.6.2022. Nel rigettare il gravame della P.R.G., e nel negare il diritto di questa di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente, la Corte lagunare ritenne che effettivamente l'opposizione 3 Numero registro generale 18917/2022 N. 18917/22 R.G. Numero sezionale 615/2024 Numero di raccolta generale 11698/2024 Data pubblicazione 30/04/2024 all'esecuzione della NT fosse fondata su fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, non risultando pertinente il principio invocato dalla società (affermato da Cass. n. 10912/2017) – nel senso che l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., se non tempestivamente impugnata, non diviene inefficace per il solo fatto che i canoni di locazione che ne sono oggetto risultano già ricompresi nell'oggetto di un pignoramento immobiliare precedentemente eseguito, ex art. 2912 c.c. – perché riferito a fattispecie diversa: infatti, in quel caso, secondo il giudice d'appello, il terzo pignorato era venuto a conoscenza della preesistenza del pignoramento immobiliare prima della notifica dell'ordinanza di assegnazione ed avrebbe dunque potuto opporsi ex art. 617 c.p.c., a differenza che nel caso in esame;
inoltre, la Corte territoriale evidenziò l'indubbia rilevanza dei provvedimenti adottati dal g.e. immobiliare, che avevano “confortato l'appellata nella convinzione di non dovere ottemperare all'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito dell'esecuzione presso terzi”. Infine, la Corte inflisse all'appellante P.R.G. la condanna per lite temeraria, ex art. 96, comma 3, c.p.c., perché essa aveva intimato precetto alla NT, nonostante più volte il g.e. della procedura immobiliare avesse disatteso le sue istanze per ottenere il riconoscimento della effettiva titolarità delle somme in discorso. Avverso detta sentenza, P.R.G. s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso ER NT;
entrambe le parti hanno depositato memoria. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. A seguito di nuova fissazione per 4 Numero registro generale 18917/2022 N. 18917/22 R.G. Numero sezionale 615/2024 Numero di raccolta generale 11698/2024 Data pubblicazione 30/04/2024 l'odierna pubblica udienza, le parti hanno depositato ulteriori memorie, mentre il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, ribadendo quelle in precedenza rese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 553 e 615 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d'appello disatteso il principio affermato da Cass. n. 10912/2017, che, in fattispecie similare, aveva ritenuto che l'irretrattabilità dell'ordinanza di assegnazione di somme dovute a titolo di canoni di locazione non venisse meno per effetto della scoperta della preesistenza di un pignoramento immobiliare, al contrario occorrendo che la parte tenuta al pagamento azionasse tempestivamente gli opportuni rimedi processuali. Aggiunge la ricorrente che non possono costituire validi fatti sopravvenuti – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte lagunare – né un pignoramento immobiliare precedente alla dichiarazione ex art. 547 c.p.c. che di tanto non abbia dato conto, né un provvedimento giudiziale meramente autorizzatorio, quale quello adottato dal g.e. immobiliare in data 6.7.2017, comunque inidoneo a ipotizzare la sussistenza di un obbligo della NT nei confronti della procedura, di contenuto contrario a quello risultante dall'ordinanza ex art. 553 c.p.c. 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 96 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte lagunare ritenuto che la notifica del precetto opposto integri condotta temeraria, sia per non aver essa P.R.G. tenuto conto dei plurimi provvedimenti del g.e. immobiliare, con cui erano state disattese le istanze circa il riconoscimento 5 Numero registro generale 18917/2022 N. 18917/22 R.G. Numero sezionale 615/2024 Numero di raccolta generale 11698/2024 Data pubblicazione 30/04/2024 della propria effettiva titolarità dei canoni, sia per aver invece presentato il caso all'esame, anche con l'appello, come conforme al caso deciso da Cass. n. 10912/2017, nonostante le significative differenze. Sostiene la ricorrente come la condanna sia del tutto irragionevole, perché la minacciata esecuzione è avvenuta proprio in stretta applicazione dei principi di diritto affermati dal richiamato arresto, sia perché – ove dovesse adottarsi un diverso orientamento – di ciò non può farsi colpa all'odierna ricorrente, ed è dunque da escludere qualsiasi ipotesi di dolo o colpa grave a suo carico. 2.1 – Vanno anzitutto disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente. Infatti, le doglianze avanzate dalla P.R.G., specie col primo motivo, sono senz'altro adeguatamente specifiche, in relazione al preteso error in iudicando contestato alla Corte territoriale;
nella specie, con riguardo alla questione centrale posta dal ricorso (l'essere o meno la conoscenza di altra procedura preesistente, acquisita dal terzo pignorato dopo la notifica dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., un fatto sopravvenuto), non si tratta ovviamente di verificarne i termini sotto il profilo fattuale, come

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