Cass. civ., sez. III, ordinanza 20/04/2018, n. 09823

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 20/04/2018, n. 09823
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09823
Data del deposito : 20 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2788-2016 proposto da: GHAEMMAGHANINIA MARAS EFAT, considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato F P giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ERCANLI ARPI JACQUELINE, RASSULY HASSAN,

MISHAKINA

2018 NINA;
323

- intimati -

avverso la sentenza n. 4068/2015 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 23/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2018 dal Consigliere Dott. D S;Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata. Rilevato che: H R convenne in giudizio A J (Jacqueline) E per sentirla condannare alla restituzione di un dipinto di J R (che assumeva di averle consegnato per tentarne la vendita) o, alternativamente, al pagamento della somma corrispondente al valore dell'opera;
la convenuta chiamò in causa, per l'eventuale manleva, M E, alla quale sosteneva di avere consegnato il dipinto;
nel giudizio intervenne volontariamente N M, dichiarandosi proprietaria dell'opera e chiedendo la condanna delle altre parti alla restituzione del dipinto o al pagamento della somma corrispondente al suo valore commerciale;
il Tribunale di Milano condannò il R, la E e la M, in solido, alla restituzione dell'opera alla M oppure al risarcimento del danno nell'importo di 265.000,00 euro, disponendo peraltro la condanna della E a tenere indenne il R degli esborsi che questi avesse dovuto sostenere nei confronti della M;
la Corte di Appello ha confermato la sentenza, salvo disporre che dall'importo di 265.000,00 euro doveva essere detratta la somma di 23.700,00 già versata dal R;
ha proposto ricorso per cassazione M E Ghaemmaghaninia, affidandosi a sei motivi;
gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
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