Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/06/2009, n. 13236
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In tema di personale medico convenzionato, l'art. 11 dell'accordo collettivo nazionale recepito con il d.P.R. 28 settembre 1990, n. 316, nel prevedere il diritto all'assunzione in via preferenziale come medici specialisti ambulatoriali dei sanitari che avevano già prestato la propria attività per conto del S.S.N. in qualità di medici convenzionati a tempo indeterminato, non comporta l'esistenza dell'ulteriore diritto al computo nell'anzianità, a tutti gli effetti giuridici ed economici, del lavoro prestato in precedenza. Né l'articolo unico del d.p.c.m. 8 marzo 2001, che contiene l'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 6 del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254, accorda, in tali ipotesi, una piena equiparazione del servizio pregresso atteso che, al comma 1, lett. a), riconosce, ad ogni effetto giuridico ed economico, come salario di anzianità quanto già individualmente percepito nel rapporto di provenienza purché maturato in base allo stesso titolo, così da evitare un peggioramento del trattamento economico ove il medico avesse continuato a svolgere la medesima attività, mentre, quanto alla precedente anzianità di servizio e di esperienza professionale comunque svolta nell'ambito del S.S.N., al comma 1, lett. b) ne subordina il riconoscimento, ai soli effetti giuridici, ad una serie di parametri, specificamente indicati, relativi all'orario settimanale e all'anzianità di servizio. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda diretta ad ottenere il pieno riconoscimento dell'anzianità e del maturato economico pregresso, in quanto i sanitari avevano svolto l'attività in convenzione nell'ambito della medicina dei servizi, mentre il nuovo rapporto di impiego era stato instaurato in qualità di specialisti ambulatoriali e, quindi, in un diverso comparto e con una diversa prestazione professionale).
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D L M - Presidente -
Dott. M S - rel. Consigliere -
Dott. D N V - Consigliere -
Dott. C F - Consigliere -
Dott. I A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso proposto da:
SPIRTO GIUSEPPE PANTALEO, NEGRO ANTONELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato G L, rappresentati e difesi dall'avvocato N A P giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
- AUSL/1 LECCE, U.S.L. LE/3, U.S.L. LE/1, U.S.L. LE/7, U.S.L. LE/6, U.S.L. LE/5, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore nonché Direttore Generale pro tempore Dott. T G della AUSL/1, già elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 18, presso lo studio dell'avvocato S N A, rappresentate e difese dall'avvocato R S, giusta mandato a margine del ricorso e da ultimo d'Ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrenti -
e contro
A.U.S.L. LE/2 MAGLIE, UU.SS.LL. LE/9, LE/11 e LE/12;
- intimate -
avverso la sentenza n. 250/2005 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 21/02/2005 R.G.N. 1826/04;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 25/03/2009 dal Consigliere Dott. M S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con separati ricorsi, poi riuniti, i dottori SPIRTO Giuseppe Pantaleo e Negro Antonella hanno convenuto in giudizio una serie di strutture pubbliche, vale a dire la ASL LE/1, le ex USL LE/1, LE/3, LE/5, LE/6 e LE/7, la ASL LE/2, le ex USL LE/9, LE/11 e LE/12 e la Regione Puglia, chiedendo il riconoscimento in loro favore, a tutti gli effetti, giuridici ed economici, e per il periodo sino al 31 dicembre 1994, dell'anzianità maturata ne periodo in cui avevano svolto attività di convenzione a tempo indeterminato nella medicina dei servizi.
A sostegno della loro richiesta, i ricorrenti esponevano di avere svolto dall'ottobre 1992 attività di medici specialisti ambulatoriali in regime di convenzione con le ASL LE/1 e LE/2, con inquadramento giuridico ed economico dal giugno 1991, avendo entrambi già prestato servizio come specialisti ambulatoriali presso diverse unità sanitarie locali, e che, invece, non era stato computato nell'anzianità maturata il periodo prestato, dal febbraio 1988, quali incaricati a tempo indeterminato nella medicina dei servizi. Costituitosi il contraddittorio, e riuniti i ricorsi, il giudice di primo grado rigettava le domande.
Questa decisione veniva confermata dalla Corte d'Appello di Lecce, che, con sentenza n. 250/05, in data 8 - 21 febbraio 2005, rigettava l'appello dei due sanitari.
2. La sentenza riteneva, in particolare, che l'impugnazione fosse ammissibile, ma infondata nel merito, perché la norma invocata dagli interessati, in base alla quale il rapporto con il servizio sanitario nazionale doveva ritenersi unitario anche se lo specialista aveva svolto la propria attività in più posti di lavoro e/o in più unità sanitarie locali, era contenuta nel D.P.R. n. 316 del 1990, che riguardava soltanto la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali.
Questa normativa non si applicava, invece, al comparto della medicina dei servizi, che non richiedeva un titolo di specializzazione, e che era disciplinata da un diverso accordo nazionale.
3. Avverso la sentenza di appello, che non risulta notificata, i due medici hanno proposto ricorso per Cassazione, con due motivi di impugnazione, notificato, in termine, il 15 febbraio 2006. Una parte delle aziende intimate, e precisamente l'Azienda USL LE/1 di Lecce e le USL LE/1, LE/3, LE/5, LE/6 e LE/7, queste ultime tutte in liquidazione coatta amministrativa, resistevano con distinti controricorsi di identico contenuto. Le altre intimate, e precisamente l'Azienda USL LE/2 di Maglie e le USL LE/9, LE/11, e LE/12, queste ultime in liquidazione coatta amministrativa, non hanno presentato difese in questa fase.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel primo motivo di impugnazione i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 316 del 1990, art. 11 e della L. n. 833 del 1978, art. 47 e l'omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Criticano la sentenza per avere ritenuto che i rapporti di lavoro intrattenuti dai due sanitari a partire dal 1988 con il servizio sanitario nazionale fossero rapporti di lavoro autonomo, e sostengono che si trattava, invece, di parasubordinazione, perché la loro disciplina, uniforme su tutto il territorio nazionale, prevedeva una serie di indici, quali forme di selezione per l'accesso, massimali orari, ipotesi di incompatibilità, inserimento stabile nell'organizzazione dell'ente, l'obbligo di osservare determinate modalità di erogazione delle prestazioni. Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 316 del 1990, art. 11 sull'accordo per la medicina specialistica ambulatoriale, i due sanitari interessati erano transitati, senza soluzione di continuità, ed addirittura in via preferenziale, dalla medicina dei servizi a quella specialistica ambulatoriale, come si fosse trattato del medesimo rapporto di lavoro.
Il giudice, però, non aveva esaminato questo punto.
2. Nel secondo motivo di impugnazione i due sanitari lamentano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8, comma 2 bis, così come modificato dal successivo D.Lgs. n. 254 del 2000, nonché del D.P.C.M. 8 marzo 2001, art. 1, nonché
l'insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Criticano la sentenza per avere ritenuto che non fosse applicabile il citato D.P.C.M. in quanto la controversia si riferiva ad una anzianità di servizio maturata negli anni dal 1988 al 1991, vale ad un periodo in cui il decreto stesso non era ancora stato emanato. Ricordano che, quando è stato proposto il ricorso introduttivo, il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 era già stato modificato dal D.Lgs. n. 254 del 2000, e prevedeva che, per i medici convenzionati ai sensi
della L. n. 833 del 1978, art 48 che avessero deciso di passare ad un rapporto di dipendenza, dovesse essere valutato ai fini del trattamento giuridico ed economico, senza distinzione di sorta, l'intero servizio svolto in precedenza in forma convenzionata. La norma, perciò, era applicabile anche al caso di specie;secondo i ricorrenti, infatti, era destinata a disciplinare, ed a sanare, anche con effetti retroattivi, tutte le situazioni che si erano verificate in precedenza.
I ricorrenti criticano, inoltre, la sentenza per avere ritenuto che il D.P.C.M. disponesse il riconoscimento dell'anzianità del servizio prestato in regime convenzionale solamente per quel che riguardava l'attività di medico specialista ambulatoriale.
Secondo i ricorrenti, invece, in base al numero 2, lettera b, del decreto stesso, ai fini del calcolo doveva essere cumulato l'intero servizio prestato, con o senza carattere di contemporaneità, nell'ambito dei diversi servizi convenzionali compatibili tra loro. Era pacificamente consentito il passaggio da un settore all'altro di attività convenzionata, mentre quello che contava ai fini del calcolo dell'anzianità complessiva, e quindi ai fini giuridici ed economici ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2001, era solamente il tetto massimo delle ore settimanali effettuate in convenzione;questo tetto, infatti, non poteva essere superato.
I due sanitari riferiscono, infine, che la AUSL LE/1 aveva preso in considerazione ai fini dell'anzianità complessiva il rapporto convenzionale svolto, ma, contraddittoriamente, lo aveva escluso ai fini del maturato economico.