Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2023, n. 14622

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2023, n. 14622
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14622
Data del deposito : 6 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: A K E nato in Nigeria il 28/08/1981 O S U nato in Nigeria il 8/09/1969 avverso la sentenza del 8/03/2021 della Corte di appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M S V;
Sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale R G, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Udito l'avvocato D L A L, nell'interesse di A, che ha insistito nei motivi di ricorso. Udito l'avvocato S T, nell'interesse di O, che ha insistito nei motivi di ricorso e ha evidenziato il decorso dei termini di prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 14 giugno 2019, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 d:P.R. 309/90, ha ridotto ad anni 3 di reclusione ed euro 13:000 di multa la pena inflitta a A K E a O S U in relazione al reato di cui agli artt. 56, 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (capo b45). Si contesta agli imputati di avere, in concorso tra loro, in data prossima al 4 dicembre 2005, tentato di importare dalla Spagna in Italia, a mezzo di corriere inviato da un fornitore indicato come "F", una quantità di stupefacente di purezza pari al 90%, al fine di cederla a terzi. Il compendio probatorio è costituito dall'esito di attività di intercettazione.

2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione O, a mezzo del difensore di fiducia, che deduce i seguenti motivi:

2.1.Vizio di motivazione in relazione all'identificazione dell'imputato. L'unica utenza sottoposta a censura era quella di A. Se viene ritenuta certa la circostanza che l'imputato mettesse i suoi documenti regolari a disposizione dei connazionali sprovvisti di documenti, tanto che lo si ritiene coinvolto nelle attività illecite dei coimputati, non si capisce come si possa essere certi che l'interlocutore telefonico di A sia proprio lui e non uno dei tanti connazionali ai quali avrebbe fornito copertura documentale.

2.2. Erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen. Non è mai stato accertato che il viaggio sia stato effettivamente compiuto dalla persona di fiducia di F, ed, eventualmente, che cosa la stessa abbia trasportato. Manca, in ogni caso, la prova che l'acquisto vi sia effettivamente stato e che non sia piuttosto rimasta una intenzione delle parti. Poiché il corriere non è stato identificato, né fermato o arrestato, è evidente che mancano i requisiti minimi per ritenere provata la tentata importazione.

2.3. Vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, commi 4 o 5, d.P.R. 309/90. Rispetto a tutti gli altri reati contestati nel capo di imputazione anche ad altri imputati, la Corte di appello ha evidenziato che la oggettiva impossibilità di ricondurre con certezza - avuto riguardo al dato ponderale e qualitativo, e segnatamente al principio attivo del tutto sconosciuto, dati indubbiamente decisivi ai fini de quibus fatto concreto alla ipotesi di cui al primo comma, impone, già di per sé la inclusione nella fattispecie di cui al quinto comma. Tale criterio deve valere anche nel caso di specie. Né si comprende corna si possa escludere che il tentativo di importazione avesse per oggetto hashish o marijuana.

2.4 Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, stante l'incensuratezza dell'imputato e la occasionalità della condotta.

2.5. Vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, non essendo chiaro come la pena inflitta sia stata determinata.

2.6. Si chiede l'applicazione dell'indulto, essendo il fatto stato commesso in data prossima al 4/12/2005 e quindi in data antecedente il 2/05/2006, e la pena detentiva comminata in misura non superiore ai tre anni.

3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione A, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.296, 159 e 420-quater cod. proc. pen. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale disponeva, in data 9/01/2020, l'emissione del decreto di irreperibilità nei confronti dell'imputato, al quale seguiva la notifica della sentenza contumaciale emessa il 4/06/2019. Proposta impugnazione avverso la sentenza di primo grado dalla difesa, veniva disposta la notifica del decreto di citazione in appello per l'imputato ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen. All'udienza del 3/02/2021, la difesa eccepiva l'emissione del decreto di irreperibilità e formalizzava la richiesta di stralcio della posizione dell'imputato e la sospensione del processo. La Corte rigettava la richiesta rilevando che la dichiarazione di irreperibilità dell'imputato del 9/01/2020 risulta effettuata ai soli fini della notifica della sentenza. La Corte avrebbe dovuto, invece, procedere nel senso richiesto dalla difesa poiché la dichiarazione di irreperibilità successivamente a quella di latitanza implica l'applicazione della disciplina processuale sulla irreperibilità.
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