Cass. civ., sez. III, sentenza 21/10/2021, n. 29346
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 10183-2019 proposto da: S P DI PELLI MUTI VINCENZO & C SNC, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO TRIESTE 109, presso lo studio dell'avvocato D M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M M;2021 - ricorrente -contro D R, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 962, presso lo studio dell'avvocato BARTOLOMEO DELL'ORCO, rappresentata e difesa dall'avvocato C I;- controricorrente - S L L, domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato M V;- controricorrente - avverso la sentenza n. 354/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 12/02/2019;letta la relazione del P.M., in persona del Sostituto Procuratore dott. M F, formulata ai sensi e con le modalità previste dall'art. 23, coma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, che si è espresso per il rigetto del ricorso;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2021 dal Consigliere Dott. M G;FATTI DI CAUSALa società San Pio S.n.c. di Delli Muti Vincenzo & C. ricorre, formulando quattro motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza n. 354/2019 della Corte d'Appello di Bari, depositata in data 12 febbraio 2019. Resistono con separati controricorsi, di analogo contenuto, R D e L L S. R D si avvale della facoltà di depositare memoria. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso. La odierna ricorrente rappresenta in fatto di avere preso in locazione, il 25 settembre 2014, da L L S, i locali commerciali siti in San Giovanni Rotondo, Corso Roma n. 138, con decorrenza dal 30 settembre 2014, per la durata di sei anni, con possibilità di rinnovo automatico. Successivamente, il 30 settembre 2014, prendeva in affitto da R D, per la durata di un anno, rinnovabile in assenza di disdetta, l'azienda avente ad oggettoattività di panificazione sotto l'insegna "L'angolo del pane", I operante in San Giovanni Rotondo, Corso Roma n. 138. In data 5 giugno 2015, R D comunicava il diniego al rinnovo automatico del contratto di affitto di azienda e, constatata la mancata riconsegna dell'azienda alla scadenza del 15 ottobre 2015, azionava la clausola compromissoria per arbitrato rituale e, quindi, chiedeva al Tribunale di Foggia di nominare gli arbitri, come previsto dell'art. 20 del contratto di affitto d'azienda. Il Collegio arbitrale, nella composizione risultante dalla nomina del Presidente del Tribunale di Foggia e dalle sostituzioni resesi necessarie per le sopravvenute rinunce, si pronunciava sui quesiti formulati dalle parti, R D e la società San Pio, e, anche tenendo conto dell'intervento adesivo volontario spiegato da L L S: i) dichiarava cessati gli effetti del contratto di affitto di azienda, in conseguenza della disdetta intervenuta il giorno 1 giugno 2015, a far data dalla scadenza contrattuale del 30 settembre 2015;ii) di conseguenza, condannava la società San Pio a riconsegnare l'attività aziendale, con tutti i beni e gli accessori, compreso il locale di proprietà di L L S;iii) dichiarava subentrata R D nel contratto di locazione commerciale intercorrente tra L L S e la odierna ricorrente;iv) si dichiarava incompetente rispetto alla domanda avente ad oggetto il pagamento dell'Iva sul canone di locazione;v) dichiarava la carenza dell'interesse ad agire da parte di L L S, intervenuto volontariamente;vi) condannava la società San Pio a risarcire i danni a R D nella misura, determinata equitativamente, di euro 3.000,00 per ogni mese di ritardo nella restituzione dell'azienda;vii) disponeva la restituzione della cauzione versata;viii) regolava le spese della procedura. La società San Pio impugnava, dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, il lodo arbitrale, chiedendo: ix) in via preliminare, che ne fosse dichiarata la nullità, per essersi il collegio arbitrale pronunciato anche sul contratto di locazione commerciale, escluso dall'oggetto della clausola n. 20 del contratto di affitto d'azienda;x) in via subordinata, di disporne la revoca. Con successivo atto di impugnazione ricorreva alla Corte d'Appello di Bari, perché disponesse la revocazione, ex art. 395 cod.proc.civ., del lodo arbitrale e, in via subordinata, accertasse e dichiarasse la nullità del medesimo, per difetto di giurisdizione del collegio sulle questioni relative al contratto di locazione commerciale. La Corte d'Appello, riunite le due impugnazioni, con la sentenza n. 354/2019, oggetto dell'odierno ricorso, rigettava il primo atto di impugnazione, per la mancata formulazione di specifici motivi di nullità, e respingeva la domanda di revocazione, perché constatava la mancanza di prova della ricorrenza di alcun dolo riferibile a L L S ed a R D e perché il collegamento tra il contratto di affitto di azienda e quello di locazione commerciale emergeva, non da espedienti, ma dalle premesse del contratto di locazione e da quelle del contratto di affitto di azienda che la società San Pio! \r6 aveva approvato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, decreto legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. 2. Con la memoria depositata in vista dell'odierna udienza il ricorrente eccepisce la nullità della procura conferita da R D all'avv. Claudio Iadarola, perché essa non menziona l'avv. Iadarola, contiene il conferimento di poteri incompatibili con la difesa tecnica nel giudizio di legittimità, è contenuta su un foglio separato privo di riferimenti alla sentenza impugnata. L'eccezione non merita accoglimento, perché la procura è conferita con un foglio intestato dello Studio Iadarola dell'avv. Claudio Iadarola, contiene il riferimento, nell'oggetto, alla sentenza impugnata ed al ricorso per cassazione avverso essa, reca una data successiva a quella della sentenza della Corte d'Appello e la firma autografa dell'avv. Claudio Iadarola che conferisce certezza alla sottoscrizione di R D. In applicazione del principio di conservazione degli atti (artt. 1367 cod.civ. e 159 cod.proc.civ.) deve, pertanto, escludersi che non sia chiara la volontà di conferire all'avv. Iaderola la procura speciale alle liti, il requisito della specialità restando assorbito dall'inequivoco riferimento alla cassazione della sentenza impugnata, ancorché i poteri conferiti all'avvocato siano genericamente formulati. Va chiarito che la questione sollevata dalla eccezione dell'odierna controricorrente non è interessata da quella sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite, con ordinanza n. 9358 del 08/04/2021, per effetto della quale questa Corte dovrà verificare: 1) se, in caso di procura a margine o in calce al ricorso, la verifica dell'anteriorità del rilascio rispetto alla notifica dell'impugnazione possa esser compiuta anche solo mediante l'esame dell'originale depositato in cancelleria;2) se„ in caso negativo, sia sufficiente la ir) semplice menzione della procura sulla copia notificata o, in alternativa, quali requisiti minimi debbano possedere eventuali ulteriori elementi di riscontro e se essi debbano risultare necessariamente sulla copia;3) quali condizioni siano richieste, per il medesimo effetto, in caso di procura rilasciata su foglio separato. Deve rigettarsi anche l'eccezione sollevata con riferimento alla procura conferita da L L S Massimiliano Vincitorio, perché 7\ anch'essa contiene il riferimento alla cassazione della sentenza impugnata ed è idonea a conferire certezza alla volontà del conferente. 3. Con il primo motivo la ricorrente lamenta «Nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente cica la inammissibilità della prima impugnazione del lodo - nullità della sentenza per erroneità sulle circostanze del fatto processuale - nullità per omessa pronuncia (rilievo ex art. 360 n. 4 cod.proc.civ.)». La tesi sostenuta è che la statuizione reiettiva dell'impugnazione per nullità del lodo, non essendo fondata su specifici motivi neppure sul piano sostanziale e risultando priva di riferimento ai singoli motivi di ricorso e alle domande impugnatorie, sia apparente. Il motivo è infondato. Trova applicazione, infatti, quanto più volte statuito da questa Suprema Corte relativamente alla deduzione di un vizio motivazionale avverso la sentenza con cui il giudice di merito abbia ritenuto, senza ulteriori precisazioni, che le circostanze dedotte per sorreggere una certa domanda (o eccezione) siano generiche ed inidonee a dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso (o dell'eccezione), e cioè che non può ritenersi sussistente né la violazione dell'art. 132 n. 4 cod.proc.civ. per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, né la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia. L'iter logico seguito, fondato sull'assunto per cui quanto dedotto non fosse idoneo ad integrare, neppure sul piano sostanziale, i caratteri richiesti dall'art. 829 cod.proc.civ. per l'impugnazione per nullità del lodo, è infatti del tutto percepibile, a nulla rilevando, perché la legge processuale non li valorizza, i profili di sufficienza nell'esplicitazione dei singoli passaggi di interconnessione tra la conclusione (inidoneità per difetto di specificità delle contestazioni mosse al lodo arbitrale) e il fondamento di esse (tenore concreto delle allegazioni svolte);né le affermazioni motivazionali presentano profili di contraddittorietà che possano far ipotizzare, per tale via, la sussistenza di un difetto di motivazione rilevante ex art. 132 n 4 cod.proc.civ. che necessiti di integrazione ad opera dell'interprete (cfr. Cass., Sez. un., 03/11/2016, n. 22232);sicché non è configurabile una mancanza di motivazione, né una motivazione apparente.Ragioni analoghe portano ad escludere che si possa ravvisare la violazione per omessa pronuncia (pure espressamente dedotta), sempre rispetto alla medesima censura, in quanto su di essa, palesemente, la pronuncia sussiste ed è di rigetto (cfr., ex multis, Cass. 07/10/2020, n. 21571;Cass. 21/10/2019, n. 26764).
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