Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/08/2020, n. 17342

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/08/2020, n. 17342
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17342
Data del deposito : 19 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 2409-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

2020 contro 511 EDILGAMMA SRL in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, Vi

ORGHESANO LUCCHESE

19, presso lo studio dell'avvocato G B, rappresentato e difeso dall'avvocato E F giusta delega a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 234/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 03/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2020 dal Consigliere Dott. M B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G G che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso per carenza in atti di copia conforme della sentenza impugnata;
udito per il ricorrente l'Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto l'accoglimento;
udito per il controricorrente l'Avvocato RUGGIERO per delega orale dell'Avvocato FURNO che ha chiesto il rigetto. Esposizione dei fatti di causa 1.La società Edilgamma impugnava l'avviso di rettifica e di liquidazione del 16.06.2009 con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva elevato ad euro 1.840.000,00 il valore di un terreno edificatorio sito in Giugliano in Campania, contratto in permuta dal predetto ente, in quanto l'Agenzia non aveva considerato, ai fini della stima, gli oneri di urbanizzazione dell'area sostenuti - secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata con il Comune - dalla società ricorrente, prima della cessione, per rendere edificalile il terreno;
elemento che deponeva per la congruità del valore dichiarato( 1.180.000). Eccepiva altresì la nullità dell'avviso per carenza di motivazione, in mancanza dell'allegazione ovvero della trascrizione degli elementi di stima che l'Agenzia aveva affermato essere in suo possesso, con riferimento "ai trasferimenti dell'ultimo triennio". La C.T.P. di Napoli accoglieva l'opposizione, in considerazione delle risultanze istruttorie che confermavano la congruità del valore dichiarato in atto. La commissione tributaria regionale della Campania, nel respingere l'appello dell'ente finanziario, affermava l'illegittimità dell'avviso di rettifica e di liquidazione per maggiore imposta di registro relativa all'atto di permuta • concluso dalla ricorrente. L'Agenzia delle Entrate ricorre sulla base di due motivi avverso la sentenza n. 234/31/13, depositata il 3.06.2013. Resiste con controricorso la società contribuente. Il P.G. ha concluso per l'improcedibilità del ricorso.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2.Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate lamenta -.ex art.360 1^ co. n. 3 cpc - violazione o falsa applicazione degli artt. 43 comma 1 lett. B e 51, • 3^ co. del d.p.r. 131/86. Per avere i giudici di appello considerato, ai fini della congruità del valore del terreno, anche gli oneri di urbanizzazione sostenuti dall'acquirente, in epoca antecedente al contratto di permuta;
oneri che invece sono da ritenersi incorporati nel corrispettivo, della vendita degli immobili erigendi e che, dunque, non possono costituire elementi idonei a ridurre la base imponibile ai fini del registro. Quest'ultimo, secondo il disposto dell'art. 43 del d.p.r. cit.., che disciplina . l'imponibile nei contratti di perrrìute, è costituito "dal valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta".

3.Con la seconda censura, si lamenta la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 nonchè dell'art. 52 d.P.R. n. 131/86, ex art. 360 n. 3" c.p.c. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto che l'avviso non recasse sufficiente motivazione sui presupposti in fatto e sui criteri astratti utilizzati per la rettifica nonché per l'omessa allegazione degli atti richiamati nell'avviso impugnato. Argomenta l'Agenzia delle entrate che, secondo questa Corte è sufficiente che l'avviso enunci il criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detti obiettivi, essendo riservato all'eventuale sede contenziosa l'onere dell'Ufficio di provare nel contraddittorio con il contribuente gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa nel quadro del parametro prescelto. A tal fine, l'ente finanziario deduce l'idoneità motivazionale dell'atto in quanto fa riferimento ad un terreno inserito nel piano di lottizzazione e ubicato nella cinta urbana nonché agli elementi di stima in possesso dell'Ufficio per trasferimenti dell'ultimo triennio.

4. Ritiene la Corte che il ricorso non possa essere esaminato nel merito, in quanto sussiste una questione pregiudiziale di rito, attinente all'improcedibilità del giudizio di cassazione, rilevabile di ufficio sulla base delle risultanze processuali.Come documentato dal verbale di udienza collegiale, è stato evidenziato alle parti che il ricorrente ha provveduto a depositare copia della sentenza impugnata non autenticata, là cui conformità all'originale non risulta contestata dalla controparte.

5.Sulla rilevanza ed inderogabilità della previsione di 'deposito di cui all'art. 369 2° comma c.p.c. non ha alcun riflesso il recente arresto delle S.U. che - con sentenza n. 8312/2019 -, nell'intento di privilegiare il principio di "strumentalità delle forme" processuali anzicchè i vuoti formalismi - hanno 'sottolineato la specificità dei principi dettati dal CAD per quanto riguarda la disciplina degli atti del processo civile redatti in ambiente digitale/telematico, affermando la procedibilità del ricorso per cassazione anche in fattispecie nella quale della sentenza impugnata e notificata in via telematica, era stata rinvenuta nel fascicolo unicamente la relativa copia in formato analogico priva di autenticazione, senza che il controricorrente ne avesse disconosciuto la conformità all'originale telematico. In particolare, hanno precisato le S.U. come le argomentazioni poste a sostegno della tradizionale giurisprudenza di legittimità in materia di procedibilità del ricorso si siano formate "in ambiente di ricorso analogico" sicché non sono del • tutto compatibili "in ambiente di ricorso nativo digitale". La ragione principale posta a fondamento della sentenza citata che richiama i principi enunciati da S.U. n. 222438/2018 è quella di garantire una migliore realizzazione dei principi del giusto processo evitando inutili formalismi anche con riguardo alla valutazione della procedibilità del ricorso, nella presente fase caratterizzata da una applicazione solo parziale delle. regole del PCT al giudizio di cassazione. Sulla base di questa premessa è stato ritenuto che non dare rilievo al comportamento del controricorrente destinatario del ricorso al fine di attestare la tempestività del deposito e la conformità dell'atto all'originale avrebbe portato ad una irragionevole violazione dei principi, derivante dal modo in cui essi vanno intesi "in ambiente di ricorso nativo digitale", nell'attuale periodo intermedio nel quale non essendo il giudizio di legittimità ancora inserito nel sistema del PCT, la Corte si trova nell'impossibilità di effettuare la verifica diretta sull'originale nativo digitale mentre tale verifica è possibile con un semplice adempimento alla parte destinataria dell'atto processuale nativo digitale, debitamente sottoscritto con firma digitale. Dall'anzidetta constatazione le Sezioni Unite hanno desunto che, per quel che concerne la procedibilità del ricorso, è necessario un adattamento delle regole applicabili onde evitare che l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità, sulla base dei principi tradizionali nati "in ambiente di ricorso analogico", risulti irragionevole o sproporzionata nel diverso "ambiente digitale". Constato che i principi di diritto affermati con riferimento alla pfocedibilità del ricorso, nell'ipotesi di deposito di copie di nativi digitali, non possono trovare applicazione al diverso ambiente analogico, vale osservare che non vi sono ragioni per un ripensamento dell'orientamento pressocchè unanime della Corte, secondo il quale l'omesso deposito della copia autenticata della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 2° comma c.p.c.
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