Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/05/2021, n. 12150

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Con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte, la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa - a favore del giudice ordinario, configurandosi un'ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. - nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il "quantum" del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ravvisato la giurisdizione ordinaria sull'azione proposta dal contribuente per il pagamento di un credito derivante da rimborso IVA, erroneamente ritenendo che il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento della sospensione del rimborso implicasse il riconoscimento della sussistenza del diritto e la configurabilità di un indebito di diritto comune, mentre il provvedimento sospensivo costituisce soltanto un sostanziale e temporaneo diniego).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/05/2021, n. 12150
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12150
Data del deposito : 7 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

12 150-21 REPUBBLICA ITALIANA 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TRIBUTI ALTRI - Primo Presidente - PIETRO CURZIO PASQUALE D'ASCOLA - Presidente di Sezione - Ud. 13/04/2021 - C D C - Presidente di Sezione - U.P.cam. R.G.N. 31671/2018Rom 12.150 M A - Consigliere - Rep. M D M - Consigliere - A GTI - Consigliere - F.N. Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere - R M - Rel. Consigliere - AINA-MARIA PERRINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 31671-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- ricorrente -

contro са 145 21 CALAPARK S.R.L.;
- intimata - avverso la sentenza n. 1096/2018 della CORTE D'APPELLO di C, depositata il 30/05/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere AINA-MARIA PERRINO;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano rigettare il ricorso.

Fatti di causa

La sequenza dei fatti rilevanti è così ricostruita nella sentenza impugnata: - nell'anno 2004 la s.r.l. Calapark richiese, in relazione all'anno d'imposta 2003, il rimborso di una somma a titolo di iva, e l'Agenzia delle entrate rispose con un provvedimento di sospensione del rimborso;
la contribuente impugnò il provvedimento e ne ottenne l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, la quale, con sentenza n. 87/10/2005, ritenne che la sospensione fosse illegittima, a fronte delle garanzie prestate per l'ottenimento del rimborso a norma dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633/72;
- la Commissione tributaria regionale della Calabria rigettò l'appello dell'Agenzia in base alle medesime considerazioni, con sentenza depositata il 5 marzo 2007, che non fu impugnata;
- nel frattempo, ossia nel 2005, l'Agenzia con avviso di accertamento recuperò nei confronti della società e sempre per l'anno 2003 materia imponibile per iva e imposte dirette, che riprese a tassazione per una somma ben maggiore rispetto a quella oggetto della richiesta di rimborso;
Ric. 2018 n. 31671 sez. SU - ud. 13-04-2021 -2- la società impugnò l'avviso, ma la Commissione tributaria provinciale di Cosenza rigettò il ricorso con sentenza n. 244/02/06;
a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria concernente la sospensione del rimborso, mentre pendeva il giudizio di appello contro la sentenza che aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento, la s.r.l. Calapark chiese e ottenne l'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma oggetto della richiesta di rimborso;
l'Agenzia propose quindi opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, perché osservò che con l'avviso di accertamento del 2005 aveva escluso la sussistenza del credito d'imposta oggetto della richiesta di rimborso. Il Tribunale di Paola ha respinto l'opposizione, reputando che la pretesa creditoria vantata, ossia quella di erogazione del

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