Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/2022, n. 13394

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/2022, n. 13394
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13394
Data del deposito : 28 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

zio era stato domandato il «risarcimento del danno da perdita di chance subito a causa della condotta colposa della P.A. che per fatto ad essa esclusivamente imputabile (mancato ritiro della raccomandata contenente la domanda di partecipazione) ha escluso l’attrice dalla procedura concorsuale, senza nemmeno esaminare la sua documentazione». Evidenzia che era stato fatto valere in giudizio non un interesse legittimo di tipo pretensivo, bensì il diritto soggettivo al risarcimento del danno ingiusto, cagionato da una condotta materiale della Pubblica Amministrazione, non riconducibile all’esercizio di un pubblico potere.

3. Il primo motivo è fondato. La Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice del merito sia incorso nell’error in procedendo denunciato, è anche giudice del «fatto processuale» e, a condizione che la censura sia stata formulata nel rispetto delle regole di ammissibilità e procedibilità del ricorso, ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, perché l’errore di attività che si verifica nel corso del processo produce effetti Ric. 2021 n. 7621 sez. SU - ud. 22-03-2022 -5- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : D I P A O L A N T O N I O A N N A L I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 3 7 d 3 c d f 5 6 5 9 f 8 c 1 a 2 d 2 2 3 7 9 d 8 1 6 9 9 c 0 F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 7621/2021 Numero sezionale 134/2022 Numero di raccolta generale 13394/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 sul rapporto processuale e ne condiziona gli sviluppi successivi, ivi compreso il giudizio di legittimità ( Cass. sez. un. 22 maggio 2012 n. 8077;
cfr. anche, fra le più recenti, Cass. sez. un. 25 luglio 2019 n. 20181).

3.1. Risulta dagli atti di causa e dalle deduzioni delle parti che: a) L D, nel citare l’Università dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria, aveva nominato difensore l’Avv. A C ed aveva eletto domicilio in Reggio Calabria, Via Caulonia n. 5/C, presso lo studio dell’Avv. G G;
b) la sentenza del Giudice di Pace, pubblicata il 26 maggio 2014, nell’intestazione indicava l’attrice in « D L, rappresentata e difesa dell’avv. A C ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria presso il suo studio legale sito in via Caulonia n. 5/c»;
c) l’atto di citazione in appello dell’11 settembre 2014, inserito in copia nel fascicolo d’ufficio e depositato per l’iscrizione a ruolo l’8 ottobre 2014, veniva indirizzato, come si legge nella richiesta di notificazione, a «L D, rappresentata e difesa dall’Avv. A C, presso il cui studio ( domicilia) in Reggio Calabria, via Caulonia n. 5/c… »;
d) l’atto non veniva recapitato al destinatario e all’udienza del 29 settembre 2015 dinanzi al Tribunale compariva l’Avvocato dello Stato che chiedeva termine per rinotificare l’appello, termine che il giudice concedeva sino al 30 novembre 2015;
e) il 2 novembre 2015 la notifica non andava a buon fine e l’Ufficiale Giudiziario certificava l’avvenuto trasferimento dello studio dell’Avv. G G da via Caulonia a via Montevergine del Comune di Reggio Calabria;
f) ripreso il procedimento notificatorio, l’atto veniva consegnato presso lo studio dell’Avv. G il 10 novembre 2015. Il Tribunale ha incentrato la motivazione sulla notificazione del 2 novembre 2015, non compiuta a causa del trasferimento del Ric. 2021 n. 7621 sez. SU - ud. 22-03-2022 -6- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f
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