Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/12/2021, n. 47414

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/12/2021, n. 47414
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47414
Data del deposito : 30 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: F S, nato a Bova Marina il 28/8/1957 avverso l'ordinanza del 15/12/2020 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere E A G;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P L che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.F S impugna l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza, proposta ai sensi dell'art. 735 cod. proc. pen., con la quale lo S chiedeva il riconoscimento della sentenza penale straniera pronunciata dal Tribunale di Colonia del 1993 agli effetti dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. avendo in corso l'esecuzione sia della sentenza del Tribunale di Colonia con la quale veniva condannato alla pena di anni 13 di reclusione per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti e la sentenza del Tribunale di Vicenza, alla pena di anni 29 di reclusione per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione. Rilevava che la sentenza del Tribunale di Colonia era già riconosciuta, ai sensi dell'art. 12, nn. 1,2, e 3 cod. pen.. La Corte dava atto della d:

1-64iepaaierreeli precedenti istanze, del medesimo tenore, dichiarate inammissibili per carenza di legittimazione poiché la richiesta di cui all'art. 734 cod. proc. pen. poteva essere proposta solo dal Ministero della Giustizia e dal Procuratore generale. Ha ritenuto irrilevante, ai fini della legittimazione, l'entrata in vigore del d. Igs. 73 del 2016 che ha dato attuazione alla "decisione quadro 2008/675/GIA del Consiglio d'Europa relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale" che, secondo la lettura operatane dalla Corte, non incide sulla legittimazione alla proposizione della richiesta di riconoscimento.

2.Con unico motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 3, 27, comma 3 e 117 Cost, in relazione alla "decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio d'Europa relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale", artt. 734 cod. proc. pen. . Sostiene che sulla scorta della nota ministeriale in atti del Ministro della Giustizia non sussistono limitazionr soggettive ai fini dell'applicazione delle previsioni recate dalla decisione e che la esclusione dal novero dei soggetti legittimati a richiedere il riconoscimento della decisione costituisce violazione dei principi costituzionali posti a presidio della funzionalità della pena. L'art. 3 del d. Igs. 73 del 2016 ha un contenuto non perfettamente sovrapponibile all'art. 12 cod. proc. pen. e ne allarga la portata permettendo "per ogni determinazione sulla pena" l'ammissibilità della valutazione della sentenza di condanna straniera, ergo l'applicazione del cumulo temperato.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi