Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/02/2023, n. 6049
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Testo completo
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, aveva rigettato l'appello proposto dal prefato trustee avverso la sentenza n. 3321/16 della CTP di Milano, che, a sua volta, aveva respinto il ricorso della MPO & Partners Trustee Spa .
2.il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di donazione e di quelle ipotecaria e catastale in misura proporzionale, relativa alla nomina di un nuovo Trustee del trust denominato "(---)" istituito da A.A. e B.B. con il quale i predetti nominavano se stessi beneficiari e alla loro morte il figlio C.C. contestualmente revocavano il precedente trustee "T.&A Nominee Services LTD" e nominando in sostituzione la società MPO & Partners professional Trustee Spa , atto per il quale erano state versate solo l'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
3. la CTR aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo che alla sostituzione del trustee conseguisse un effetto traslativo, sicchè, in presenza di un arricchimento patrimoniale cui è correlata la proporzionalità dell'imposizione, tale atto sconta le imposte richieste in misura proporzionale e non in misura fissa.
5. Avverso la sentenza di appello, la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo, assorbiti gli altri.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006 , conv. dalla L. n. 286 del 2006 , nonchè del T.U. n. 131 del 1986, art. 27 commi 1 e 2 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto soggetto a tassazione l'atto sostitutivo del trustee, pur in assenza di un trasferimento di beni o di un arricchimento di persone, che fosse espressione di una maggiore capacità contributiva.
2. Con la seconda censura la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, l'art. 2, commi 46 -49, conv. dalla L. n. 286 del 2006, degli artt. 2 e 10 e dell' art. 1 della tariffa allegata del D.Lgs. n. 346 del 1990, nonchè dell'art. 53 Cost. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , censurando la decisione impugnata per aver ritenuto soggetto a tassazione un atto pur in assenza di un trasferimento di beni o di un arricchimento di persone, che fosse espressione di una maggiore capacità contributiva.
3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell' art. 2645 ter c.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 ;
per avere il decidente equiparato, nonostante le notevoli differenze, un atto istitutivo di trust ad un atto di costituzione di un vincolo di destinazione.
4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell' art. 23 Cost. , dell'art. 20 e degli artt. 9 e 11 della Tariffa, parte prima del D.P.R. n. 131 del 1986 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 ;
per avere la Regionale sottoposto a tassazione proporzionale un atto privo del carattere oneroso e di un contenuto patrimoniale.
5. Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4 e 10 della tariffa allegata del D.Lgs. n. 346 del 1990, nonchè dell'art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 ;
per aver il giudicante omesso ogni pronuncia e valutazione in merito alle imposte ipotecaria e catastale.
6. Le prime due censure meritano accoglimento, assorbiti i restanti motivi.
7. Questione controversa è se l'atto di costituzione di un trust, contestualmente dotato di beni immobili, il cui scopo sia quello di gestire tali beni per poi devolverli ai beneficiari, sia o meno soggetto ad imposte di donazione, ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
Il D.L. n. 262 del 2006, art. 2 conv. con modif. dalla L. n. 286 del 2006, al comma 47 ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni "sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni , di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 , nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54".
Tale norma, nel reintrodurre nell'ordinamento l'imposta sulle successioni e donazioni (abrogata dalla L. n. 383 del 2001, art. 13) , ha ampliato la base impositiva del tributo con l'inclusione di tutti i trasferimenti a titolo gratuito ed anche degli atti con cui si costituiscono vincoli di destinazione patrimoniale, senza che assuma