Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/04/2013, n. 8363
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione contro la decisione del Consiglio di Stato con cui, pur dichiarandosi irricevibile per tardività il proposto appello, sia stata tuttavia rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo proposta per la prima volta con l'atto di impugnazione, essendosi formato un giudicato interno in ordine della giurisdizione, non più contestabile neppure ai sensi degli artt. 111, ultimo comma, Cost., e 362, primo comma, cod. proc. civ.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Primo Presidente f.f. -
Dott. L M G - Presidente di sez. -
Dott. S G - Presidente di sez. -
Dott. R R - rel. Presidente di sez. -
Dott. P L - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. N V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13253/2012 proposto da:
MISSIONE AMMINISTRATIVO FINANZIARIA ex O.P.C.M. n. 3756 del 2009, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SOTTOSEGRETARIATO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D.L. n. 90 del 2008, ex art. 1, convertito in L. n. 123 del 2008, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
FIBE S.P.A., in proprio e quale incorporante la Fibe Campania s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato C B G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAGRÌ ENNIO, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 898/2012 del CONSIGLIO DI STATO di ROMA, depositata il 20/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2013 dal Presidente Dott. RENATO RORDORF;
uditi gli avvocati Luca VENTRELLA dell'Avvocatura Generale dello Stato, Massimo AMBROSELLI per delega dell'avvocato Ennio Magri, Benedetto Giovanni CARBONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale ed assorbito l'incidentale.
ESPOSIZIONE DEL FATTO
Con ricorso del 26 novembre 2009 la società Fibe s.p.a., già affidatala del servizio di smaltimento rifiuti della Regione Campania in base a convenzioni poi risolte ex lege con l'entrata in vigore del D.L. n. 245 del 2005 (convertito con L. n. 21 del 2006), chiese al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Sottosegretario di Stato preposto dal D.L. n. 90 del 2008, art. 1 (convertito con L. n. 123 del 2008) a
fronteggiare l'emergenza nello smaltimento dei rifiuti della Regione Campania e la Missione amministrativo-finanziaria istituita con O.P.C.M. n. 3756 del 2009 fossero condannati a corrisponderle il controvalore degli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti, da essa ricorrente realizzati in esecuzione di quanto previsto dall'atto di affidamento del servizio e poi rimasti in proprietà dell'amministrazione dopo il venir meno delle anzidette convenzioni.
Il tribunale amministrativo accolse il ricorso e condannò le amministrazioni sopra indicate (d'ora in avanti complessivamente designate come l'amministrazione) a versare alla ricorrente l'importo di Euro 204.742.665,00, corrispondente alla stima degli impianti operata dalla stessa amministrazione nei bandi di gara per il nuovo affidamento del servizio (in cui era stato previsto che l'aggiudicatario si sarebbe fatto egli stesso carico di rimborsare il controvalore degli impianti alla Fibe), gara che però non era poi andata a buon fine.
Nel proporre appello avverso questa decisione, l'amministrazione eccepì il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia avrebbe dovuto esser portata dinanzi al giudice ordinario.
Il Consiglio di Stato, con sentenza resa pubblica il 20 febbraio 2012, esaminò anzitutto la doglianza in tema di difetto di giurisdizione, considerata prioritaria sul piano logico, ma la rigettò, perché ritenne che la controversia in esame, tenuto anche conto del fatto che il controvalore degli impianti di cui si discute era stato determinato con atto autoritativo dell'amministrazione, rientrasse nell'alveo della giurisdizione esclusiva attribuita al giudice amministrativo dal citato D.L. n. 90 del 2008, art. 4 e, prima ancora, dall'art. 3 del pure citato D.L. n. 245 del 2005. Operata tale premessa, il Consiglio di Stato non esaminò tuttavia nel merito le censure mosse dall'appellante alla pronuncia di primo grado, giacché rilevò che l'appello era stato proposto tardivamente ed era perciò irricevibile.
Per la cassazione di tale sentenza l'amministrazione ha proposto ricorso alle sezioni unite di questa corte per motivi di giurisdizione.
La Fibe ha resistito con controricorso prospettando anche un motivo di ricorso incidentale, al quale l'amministrazione ha replicato, a propria volta, con un controricorso e successiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre anzitutto domandarsi se, nella situazione processuale dianzi descritta, vi sia o meno spazio perché questa corte si pronunci sul riparto di giurisdizione, come l'amministrazione ricorrente la sollecita a fare.
L'interrogativo nasce dal fatto che la giurisdizione del giudice amministrativo è stata contestata per la prima volta solo con l'atto d'appello, proposto avverso la sentenza di primo grado, e che tale appello, come s'è visto, è risultato essere irricevibile per tardività.
Ciò non ha impedito che il Consiglio di Stato si pronunciasse, rigettandola, sulla proposta eccezione di difetto di giurisdizione;e ciò in base alla considerazione secondo cui l'esame della questione di giurisdizione dovrebbe sempre precedere qualsiasi valutazione sulla ricevibilità del gravame, giacché anche siffatta valutazione presupporrebbe la competenza giurisdizionale di chi la opera. Ora, la valutazione se sia o meno corretta la priorità logica seguita dal giudice amministrativo nell'esame delle questioni sottoposte al suo vaglio esula, ove in sè sola considerata, dai limiti entro i quali l'operato di quel giudice può esser sindacato dalla Corte di cassazione. Se anche, infatti, si volesse reputare che l'ordine di trattazione seguito non risponde alle regole poste a tal riguardo dal legislatore, o comunque desumibili dal sistema ordinamentale, altro non se ne ricaverebbe se non che detto giudice amministrativo è incorso in un errore di procedimento;ma il ricorso alla Corte di cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è consentito per motivi attinenti alla giurisdizione, non anche per errores in procedendo.
Senonché la questione non riguarda qui solo il suindicato profilo processuale - se cioè sia stato o no processualmente corretto l'ordine seguito dal giudice amministrativo nel trattare differenti questioni pregiudiziali - ma investe anche direttamente il tema della giurisdizione, ed assume quindi una diversa e ben maggiore valenza:
perché si tratta di stabilire se, non essendo stata tempestivamente appellata la sentenza di primo grado, che aveva implicitamente affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, tale affermazione abbia ormai acquisito l'intangibilità del giudicato. Nel qual caso, com'è evidente, anche questa corte non potrebbe che prenderne atto, in forza di una constatazione di carattere preliminare operante a prescindere da qualsiasi valutazione circa le considerazioni svolte in punto di giurisdizione nell'impugnata sentenza del Consiglio di Stato.
Infatti, superando alcune incertezze che si erano manifestate in proposito nella giurisprudenza anteriore, questa corte si è ormai orientata a considerare questione inerente alla giurisdizione anche quella che riguardi l'eventuale formazione di un giudicato sulla giurisdizione, ossia di un giudicato in base al quale la giurisdizione in ordine ad una determinata vertenza sia da considerare già fissata in termini definitivi e non più modificabili. Alla Corte di Cassazione spetta, in altre parole, anche censurare - perché contraria ad un giudicato sulla giurisdizione formatosi all'interno del processo suscitato dalla domanda originaria - un'eventuale decisione del giudice amministrativo o contabile di secondo grado che tale giudicato abbia invece ritenuto di poter superare tornando a declinare la giurisdizione (si veda Cass., sez. un., 9 novembre 2011, n. 23306). Non è dunque soltanto il giudizio che verte sull'interpretazione della norma attributiva della giurisdizione ad esser sindacabile dalla Suprema corte, ma anche l'errore sull'interpretazione e sulla conseguente applicazione delle norme che regolano la rilevabilità del difetto di giurisdizione, al pari di quelle correlate attinenti al sistema delle impugnazioni, che in quanto tali contribuiscono a delineare nel suo complesso il regime del rilievo della questione di giurisdizione (così Cass., sez. un., 23 novembre 2012, n. 20727). A siffatto orientamento il collegio intende dare continuità. Ne consegue che, essendo ormai indiscusso che avverso la sentenza con la quale il Tribunale amministrativo di primo grado aveva accolto le domande della Fibe l'amministrazione propose appello quando i relativi termini erano ormai scaduti, si è formato un giudicato interno in ordine al radicamento della causa nella giurisdizione del giudice amministrativo, come tale non più contestabile, non solo dinanzi al Consiglio di Stato, ma neppure dinanzi a questa corte. Donde l'inammissibilità del ricorso per motivi di giurisdizione proposto dall'amministrazione, con assorbimento del ricorso incidentale della Fibe.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.