Cass. civ., sez. VI, ordinanza 15/02/2022, n. 04897
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3442-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ;- ricorrente -Contro MERF SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURORA 39, presso lo studio dell'avvocato V G, che la rappresenta e difende;- controricorrente - avverso la sentenza n. 6304/6/2019 della COMMISSIONE TRBUTARA REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/11/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. C C. RTENUTO CHE: 1.La soc. Merf srl proponeva, con procedura catastale Docfa, l'attribuzione all'edificio, sito in Roma all'incrocio tra Viale Marco Polo e Via Alvise Cadamosto, foglio 8143, particella 279 sub 2, la categoria D/4 la rendita di C 46.778,00. L'Amministrazione finanziaria, con l'avviso di accertamento, notificato in data 26/11/2014, rideterminava la rendita elevandola ad C 107.537,00. 2. La contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l'avviso di accertamento catastale e la CTP rigettava il ricorso. 3. La sentenza veniva impugnata dalla società e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva parzialmente l'appello e condannava l'appellata al pagamento delle spese processuali, rideterminando, sulla scorta degli accertamenti e delle conseguenti conclusioni della CTU, interamente recepite, la rendita catastale in C 60.045,59. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi;la soc. Merf srl si è costituita depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. CONSIDERATO CHE: Ric. 2020 n. 03442 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- 1.Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 30 dPR nr 1142/1949, in relazione all'art. 360 1 comma nr 3 cpc ;si sostiene che la CTR, nel recepire le valutazioni compiute dal CTU che ha calcolato il valore dell'area nella misura del 10% del costo del fabbricato, si sarebbe discostata dalle indicazioni contenute nella circolare 6/2012 dell'Agenzia delle Entrate .