Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2023, n. 14981

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2023, n. 14981
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14981
Data del deposito : 11 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NT IO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 05/09/2022 del Tribunale di Roma, udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
tr.144.9udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
uditi per l'indagato l'avv. Claudio Mazzoni e l'avv. Olga Durante, per delega dell'avv. Vincenzo Cantafio, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi e dei motivi aggiunti

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 settembre 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di IO NT avverso l'ordinanza del 21 luglio 2022 con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri gli aveva applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza per i reati degli art. 5, 8 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, avv. Vincenzo Cantafio, sulla base di tre motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e la violazione di norme processuali perché il Tribunale del riesame aveva avallato acriticamente la decisione dei GIP che non aveva compiuto alcun vaglio della posizione del NT né con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza né con riferimento alle esigenze cautelar'. Con il secondo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza nonché la violazione dell'art. 24 Cost. e del principio del contraddittorio. Sottopone a specifica censura alcune parti dell'ordinanza, quella relativa alle celle agganciate per cui era stata operata una doppia presunzione, quella relativa all'inizio e al contenuto dei contatti con la Medical Trade S.r.l., quella relativa ai rapporti commerciali con i clienti, quella relativa ai rapporti con GI D'Orazi, neanche indagato nel presente procedimento. Sostiene la sua assoluta estraneità ai reati ascritti. Censura altresì la ricostruzione dell'elemento soggettivo, perché il Tribunale del riesame avrebbe basato il proprio ragionamento su una circostanza travisata: che la Pharmacentro S.r.l. fosse stata amministratore della D.P. Farma S.r.l. dal 5 marzo 2012 al 25 novembre 2015, laddove era stata costituita in data successiva, il 28 ottobre 2020, circostanza idonea a disarticolare l'intero percorso argomentativo seguito dai Giudici della cautela. Con il terzo deduce la violazione di norme processuali, non sussistendo le esigenze cautelari.

3. Il co-difensore, avv. Claudio Mazzoni, presenta una memoria recante cinque motivi aggiunti. Con il primo lamenta l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità o di decadenza, perché il Pubblico ministero non aveva precisato se l'inesistenza delle fatture fosse oggettiva o soggettiva e perché aveva contestato in modo contraddittorio l'evasione delle imposte. Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché il Tribunale del riesame aveva ritenuto contraddittoriamente esistente sia l'inesistenza soggettiva che oggettiva delle fatture, in contrasto altresì con il meccanismo della cosiddetta frode carosello e con la natura, secondo l'accusa, della Medical Trade S.r.l., di società cartiera interposta. Con il terzo denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al suo ruolo di co-amministratore di fatto della Medical Trade S.r.l. Con il quarto eccepisce il vizio di motivazione in merito ai gravi indizi di colpevolezza. Con il quinto lamenta il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.

4. L'avv. Cantafio presenta poi una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale nella quale ribadisce le difese già espletate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso è fondato. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale del riesame, l'ordinanza genetica è priva della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati nei confronti del ricorrente. Va ricordato che, già prima della modifica normativa del 2015, la

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