Cass. pen., sez. I, sentenza 12/09/2019, n. 37831

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/09/2019, n. 37831
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37831
Data del deposito : 12 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATALFAMO GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 05/04/1962 avverso l'ordinanza del 19/06/2018 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;

1-ette7zse4btel CQftClI45iQfli del P__-_ Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. P C, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1.Con l'ordinanza in rubrica indicata il Tribunale di Milano, decidendo quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da G C, volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze: (a) emessa il 6.11.2012, irr. il 3.5.2016, dal Tribunale di Milano, recante condanna per il delitto di calunnia, commesso in Milano il 23.12.2008;
(b) emessa il 9.3.2016, irr. il 2.2.2018, dal Tribunale di Milano recante condanna per il reato continuato di appropriazione indebita, fatto commesso in Milano nel giugno del 2009. 2. Ha proposto ricorso il condannato a mezzo del difensore avvocato B P, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Denunzia: - violazione di legge in relazione agli artt. 666, comma 3, e 127 cod. proc. pen., perché il provvedimento impugnato sarebbe stato depositato in cancelleria il giorno (18.6.2018) precedente la sua deliberazione (19.6.2019) all'esito dell'udienza camerale in cui le parti avevano rassegnato le proprie conclusioni in relazione a un'istanza già formalmente decisa con provvedimento depositato il giorno precedente;
- violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento al disconoscimento della continuazione, dolendosi in particolare dell'omessa considerazione delle vicende criminose per come ricostruite nei titoli giudiziari in comparazione e, in particolare dalla prima sentenza, da cui risultava che il ricorrente aveva denunciato lo smarrimento di assegni consegnati a tale Rizzo a scomputo di un finanziamento, non avendo il mutuante provveduto alla restituzione dell'autovettura Porche consegnatagli in garanzia, oggetto del successivo delitto di appropriazione indebita. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dall'esame del fascicolo direttamente consultabile da questa Corte, investita anche della verifica dei presupposti di fatto della questione processuale sollevata, risulta che il provvedimento è stato deliberato e depositato nello stesso giorno (19.6.2018), come provato dalla data, perfettamente leggibile, impressa sul timbro controfirmato dal funzionario di cancelleria.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi