Cass. pen., sez. II, sentenza 28/08/2018, n. 39065
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARLETTA ANTONINO nato ad AUGUSTA (SR) il 13/10/1982 avverso la sentenza del 19/10/2017 della CORTE d'APPELLO di CATANIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere S B;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore F B, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso;preso atto che nessuno è comparso per l'imputato, e rilevata la regolarità degli avvisi di rito;RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catania ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza emessa in data 19 ottobre 2017 dal Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato l'imputato A M, in atti generalizzato, colpevole di estorsione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, che la Corte d'appello ha ridotto per effetto dell'eliminazione dell'aumento per la recidiva. Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: I/II - violazione dell'art. 603 c.p.p. e mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale formalizzata nei motivi d'appello;lamenta, inoltre, l'inattendibilità della p.o. e l'insussistenza degli elementi costitutivi della contestata estorsione;III - violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizi di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è integralmente inammissibile. 1. Le doglianze riguardanti l'affermazione giuridica e la qualificazione giuridica dei fatti accertati reiterano quelle proposte con l'atto di appello, il che già di per sé le rende prive della necessaria specificità, in difetto di una compiuta disamina, prima ancora che della successiva eventuale critica, delle contrarie argomentazioni in virtù delle quali la Corte di appello non le ha accolte.