Cass. civ., sez. I, sentenza 04/11/1987, n. 8098
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
L'art. 1 legge 11 giugno 1971 n. 426, sulla disciplina del commercio, nel vietare l'Esercizio congiunto nello stesso punto di vendita dell'attività di commercio all'ingrosso e al minuto, stabilisce che esercita l'attività di commercio all'ingrosso chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, e comporta il dovere professionale del grossista di accertare, per la corretta circolazione del prodotto, che l'acquirente sia dettagliante del prodotto acquistato o utilizzatore professionale dello stesso, con divieto di vendere prodotti che non siano strettamente attinenti all'attività professionale dell'acquirente. ( V 3127/81, mass n 413692; ( Conf 5204/83, mass n 430074).*