Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/03/2022, n. 08187

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/03/2022, n. 08187
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08187
Data del deposito : 14 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18676-2021 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA, con ordinanza n. 2176/2021 depositata il 05/07/2021 nella causa tra: TORRE ANTONINO;
- ricorrente non costituito in questa fase -

contro

DISTRETTO MINERARIO DI CATANIA, CORPO REGIONALE DELLE MINIERE, ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA;
- resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2022 dal Consigliere O D M;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale R M, il quale conclude per la fondatezza del conflitto di giurisdizione sollevato dal TAR per la Sicilia - Catania, dovendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. Ric. 2021 n. 18676 sez. SU - ud. 08-02-2022 -2-

RITENUTO E CONSIDERATO CHE

1. A T proponeva opposizione, innanzi alla Pretura di Barcellona Pozzo di Gotto, averso le ordinanze-ingiunzione n. 4 e n. 5 del 15/2/1999, emesse dal Capo del Distretto minerario di Catania nei suoi confronti, la prima, quale "esercente della cava abusiva di sabbia e ghiaia sita in c.da Maceo in territorio del Comune di Terme Vigliatore" e la seconda, quale "esercente della cava abusiva di sabbia e ghiaia sita in c.da Finaita in territorio del Comune di Rodi Milici", ciascuna delle quali disponeva il pagamento della somma di lire 120.160.000, a titolo di sanzione per la contestata violazione dell'art. 9 L.R. Sicilia n. 127 del 1980 (Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione), nonché irrogava la sanzione accessoria di cui all'art. 29, comma 3, L. R. citata.

2. Il ricorrente lamentava la nullità e comunque l'illegittimità delle ordinanze impugnate per carenza dei presupposti di fatto, essendosi i verbalizzanti limitati a recepire le segnalazioni dei Carabinieri, senza procedere ad alcun effettivo accertamento istruttorio riguardo alle infrazioni contestate, inoltre, per non avere l'ingiunto effettuato la coltivazione di alcuna cava e per non essere lo stesso proprietario dei terreni oggetto di scavo, per evidente eccesso di potere in relazione alle sanzioni amministrative accessorie irrogate e, infine, per illegittima duplicazione delle somme richieste, prive di proporzionalità rispetto alle infrazioni contestate.

3. Il Corpo Regionale delle Miniere-Distretto minerario di Catania, resisteva all'opposizione.

4. Il Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto, adito in riassunzione dal ricorrente a seguito della soppressione della Pretura di Barcellona Pozzo di Gotto, pronunciava sentenza, in data 28 febbraio/2 marzo 2005, con la quale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rientrando la controversia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ed assegnava termine di 90 giorni, a partire dalla comunicazione del dispositivo alle parti, per la riassunzione del giudizio di fronte al TAR munito di competenza.

6. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sez. staccata di Catania, innanzi al quale la causa era riassunta dal ricorrente, sollevava conflitto negativo di giurisdizione osservando, in particolare, che con i provvedimenti impugnati, i quali richiamano la I. n. 689 del 1981, gli artt. 29 e 9, I. r. n. 127 del 1980, nonché l'art. 7, I. r. n. 19 del 1995, che ha modificato il comma 2 del richiamato art. 29, si contesta al Torre "l'estrazione di materiale da cave abusive" e si irrogano all'autore delle violazioni le sanzioni (l'esclusione per un periodo di dieci anni dal diritto al provvedimento di autorizzazione e la sanzione pecuniaria di lire 120.160.000) previste per l'esercizio non autorizzato della attività di escavazione, atteso che "in base al combinato disposto di cui agli articoli 1 e 9 della I. reg. 9 dicembre 1980, n. 127, recante disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava, l'attività estrattiva delle sostanze minerali è soggetta ad autorizzazione".

6.1 Sempre ad avviso del Tar per la Sicilia, le ordinanze ingiunzione costituiscono "la reazione a comportamenti del privato assunti come illeciti, senza cioè che vi sia correlazione con l'esercizio preventivo di una attività autoritativa" e, quindi, "non si tratta di provvedimenti rivolti alla disciplina dell'uso del territorio", che rientra nella "materia urbanistica", per cui la causa di opposizione non pone la difficoltà, che è alla base della previsione di giurisdizione esclusiva, di distinguere gli aspetti concernenti diritti soggettivi da quelli riguardanti interessi legittimi, in quanto la situazione giuridica di chi si duole assumendo di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge, ha consistenza di diritto soggettivo.
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