Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2004, n. 10703

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2004, n. 10703
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10703
Data del deposito : 5 giugno 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G A - Presidente -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. L M G - rel. Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCLAFANI FILIPPO, CANGIALOSI GNNA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FRANCESCO PACE

14, presso l'avvocato A M, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO G. CANNIZZO, giusta mandato in calce al ricorso;



- ricorrenti -


contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO PALERMO;



- intimato -


avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di PALERMO sezione per i minorenni depositata il 06/08/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/2004 dal Consigliere Dott. M G L;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P R che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 12-19 febbraio 2003 il Tribunale per i Minorenni di Palermo disponeva l'apertura del procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono della minore P C D S, nata a San Paolo del Brasile il 1^ maggio 1990, nei confronti della quale aveva con precedente decreto confermato l'inserimento in comunità ordinato ai sensi dell'art. 403 c.c. dal Procuratore della Repubblica di Palermo, e poneva il divieto di contatto, di visita e di prelevamento da parte di chiunque.
Avverso tale decreto proponevano reclamo Giovanna Cangiatosi e Filippo Sclafani, i quali avevano proposto istanza di adozione ai sensi dell'art. 44 della legge n. 184 del 1983. Con ordinanza del 2 luglio - 6 agosto 2003 la Corte di Appello di Palermo - sezione per i Minorenni rigettava il reclamo, osservando che l'ingresso della minore in Italia era avvenuto al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 33 comma 1^ della legge n. 184 del 1983, onde legittimamente il primo giudice aveva instaurato il procedimento per l'accertamento dello stato di adottabilità. Rilevava, altresì, che dalle informazioni acquisite risultava che la medesima era stata allontanata dal nucleo familiare dei reclamanti a seguito di denuncia di abusi sessuali commessi in suo danno da un parente degli stessi reclamanti;
che la Cangiatosi, informata dalla minore di quanto accaduto, si era limitata a rimproverare lei ed il congiunto accusato degli abusi;
infine, che la ragazza, aveva dichiarato di non voler rientrare nel nucleo dei reclamanti per timore di ritorsioni. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso per Cassazione Filippo Sclafani e Giovanna Cangiatosi deducendo tre motivi. Non vi è controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ed invero il provvedimento impugnato, di rigetto del reclamo avverso un provvedimento di apertura del procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono, è chiaramente privo dei caratteri della decisorietà e definitività necessari ai fini della proponibilità del ricorso straordinario per Cassazione.
Costituisce orientamento consolidato di questa Suprema Corte che le statuizioni in tema di decadenza o di reintegrazione nella potestà, di affidamento della prole, i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 333 c.c., nel quadro degli atti innominati incidenti sull'esercizio
della potestà dei genitori e quelli adottati nell'ambito della procedura di adottabilità non sono ricorribili per cassazione, in quanto non sono assistiti dall'autorità del giudicato sostanziale, ma si caratterizzano per un'efficacia meno intensa, propria dei provvedimenti camerali di giurisdizione volontaria, i quali sono soggetti a modifica o a revoca da parte dello stesso giudice che li ha emessi (v., tra le tante, S.U. 2003 n. 11026;
2003 n. 11022;
2002 n. 11582
;
S.U. 2002 n. 911;
2001 n. 2099;
1999 n. 8633;
1999 n. 2998
;

1999 n. 2337;
1998 n. 6421;
S.U. 1998 n. 3387;
1998 n. 2934
). Si è posto in evidenza nella richiamata giurisprudenza che l'opzione del legislatore per la revocabilità in ogni tempo dei provvedimenti in discorso - emessi a conclusione di procedimenti in cui si attua la gestione di interessi secondo la definizione generalmente adottata nel distinguerli dai provvedimenti aventi ad oggetto diritti soggettivi o status - è pienamente confacente all'interesse tutelato, che fa capo in modo esclusivo al minore, e quindi deve non tanto essere accertato con efficacia di giudicato, ma controllato e governato in relazione alle mutevoli condizioni di fatto ed all'incalzare dei problemi esistenziali con il duttile strumento del decreto camerale. Il giudice può, e deve, ricercare di ufficio i dati informativi per conoscere quale sia la soluzione migliore nell'interesse del minore al momento dato: la possibilità che esso in futuro possa mutare, o anche che sia stato erroneamente valutato, comporta che debba poter mutare la pronuncia che tale interesse ha valutato.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di Cassazione, non avendo svolto la parte intimata attività difensiva.

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