Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2023, n. 46173
Sentenza
28 settembre 2023
Sentenza
28 settembre 2023
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 1
L'imputato sottoposto all'obbligo di dimora che abbia tempestivamente manifestato, in qualunque modo, la volontà di comparire ha diritto di presenziare all'udienza camerale che si svolge in un comune diverso, sicché la mancata autorizzazione ad allontanarsi determina la nullità della sentenza emessa in esito a giudizio celebrato in sua assenza. (Fattispecie relativa a giudizio camerale di appello avverso decisione emessa all'esito di rito abbreviato, in cui l'imputato, dichiarato assente nonostante fosse soggetto a misura limitativa della libertà personale, aveva manifestato, già con l'atto di appello, la volontà di comparire all'udienza).
Sul provvedimento
Testo completo
4574 46 173-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1582/2023 SALVATORE DOVERE ->Presidente - UP 28/09/2023- ALDO ESPOSITO R.G.N. 7624/2023 AN UI EL RI IN ES FABIO ANTEZZA - Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KA UL TA nato il [...] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO, nel senso dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell'impugnazione, ha confermato la condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato, di UL FA SI per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza in relazione all'art. 178 cod. proc. pen. e per violazione dell'art. 420-ter del medesimo codice. La Corte territoriale, nonostante la richiesta dell'imputato di essere sentito, avrebbe dichiarato l'assenza di UL FA SI nonché emesso sentenza di condanna senza rilevare il suo legittimo impedimento, in quanto sottoposto per il reato sub iudice all'obbligo di dimora in comune diverso da quello del giudicante e non autorizzato a recarsi in udienza.
2.2. Con le censure seconda e terza si deduce l'omessa motivazione, rispettivamente, in merito ai motivi d'appello inerenti alla ritenuta insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e alla negata sostituzione della pena ex art. 56 I. n. 689 del 1981. 3. La Procura generale ha depositato conclusioni scritte nei termini di cui in epigrafe (la difesa del ricorrente ha depositato una sentenza di legittimità - Sez. 5, n. 37016 del 23/06/2023). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento delle altre censure.
2. Come emerge dagli atti processuali, conoscibili dalla Suprema Corte in ragione della natura processuale dell'errore dedotto, la Corte territoriale, in sede di giudizio abbreviato d'appello e nonostante la richiesta dello stesso impugnate di essere sentito (rivolta con l'atto d'impugnazione), ha dichiarato l'assenza di UL FA SI all'udienza camerale del 14 ottobre 2022 nonché emesso, in pari data, all'esito di trattazione orale disposta su richiesta della difesa, sentenza di