Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 18/11/2021, n. 35391

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 18/11/2021, n. 35391
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35391
Data del deposito : 18 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15073/2015 R.G. proposto da F S, rappresentato e difeso dall’avv. S B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sia Pazzaglia, in Roma, piazza dell’Orologio, n. 7. – ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – controricorrente – F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 15073/2015 Numero sezionale 5697/2021 Numero di raccolta generale 35391/2021 Data pubblicazione 18/11/2021 Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, sezione n. 04, n. 718/04/2014, pronunciata il 06/10/2014, depositata il 1°/12/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2021 dal Consigliere R G.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) dell’Umbria, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Perugia (n. 148/01/2013) di rigetto del ricorso di So Fiorucci (docente universitario) avverso l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione - ai fini Irpef, con relative addizionali, ed Irap - per il 2007, il maggiore reddito derivante dal disconoscimento di una detrazione del 25% (prevista dall’art. 71, comma 1, t.u.i.r.), sui proventi da utilizzazione di opera d’ingegno corrisposti da Intercept Pharmaceuticals Inc., con sede di New York, che l’ufficio aveva riqualificato come compenso per attività di consulenza.

2. La C.T.R., per quanto adesso rileva, in adesione al convincimento del primo giudice, ha ritenuto che il contratto in atti, benché mancante di data e della sottoscrizione del contribuente, là dove prevedeva un compenso per l’attività di consulenza, distinto da quello per lo sfruttamento di opera d’ingegno, era prova idonea a supportare la pretesa tributaria, la quale era confermata da un lato dalla scheda contabile della società, da cui risultava che al docente erano stati corrisposti, nel 2007, euro 100.000,00, per l’attività di consulenza, e euro 50.000,00, per l’utilizzazione di opera d’ingegno;
dall’altro dall’estratto del conto corrente acceso presso MPS, intestato al contribuente, recante l’accredito delle stesse somme nelle medesime date trascritte nella scheda contabile della società newyorkese. Tutti questi elementi, a giudizio della Commissione r.g. n. 15073/2015 2 Cons. est. R G F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 15073/2015 Numero sezionale 5697/2021 Numero di raccolta generale 35391/2021 Data pubblicazione 18/11/2021 regionale, erano idonei a dimostrare che il contratto, del quale l’appellante assumeva l’inesistenza per mancanza della propria sottoscrizione e della data, aveva avuto esecuzione tra le parti, ferma la considerazione che tali circostanze obiettive costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti circa la legittimità dell’accertamento, ragion per cui spettava al contribuente (che non aveva assolto al relativo onere) fornire la prova contraria. Con l’ulteriore precisazione che probabilmente la mancanza di sottoscrizione da parte di Fiorucci del contratto era giustificata dal fatto (rilevato nel parere legale ricevuto dal contribuente) che egli, in quanto dipendente pubblico del settore universitario, non poteva legittimamente sottoscrivere contratti di consulenza con soggetti terzi.
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