Cass. civ., SS.UU., ordinanza 01/12/2022, n. 35451

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 01/12/2022, n. 35451
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35451
Data del deposito : 1 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

A -Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28904-2021 proposto da: F M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRA- RI, 4, presso lo studio dell'avvocato C S, rappresentatae di- fesadall'avvocato M A;
-ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI,25 -controricorrente - avverso la sentenza n. 126/2021 della CORTE CONTI REGIONE SICILIANA sezione giurisdizionale d’appello, depositata il 21/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/11/2022 dal Consigliere A S.

FATTI DI CAUSA

E RAGIONI DELLA DECISIONE I. M F ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sen- tenza n. 126/2021 della Corte dei Conti Regione Siciliana, sezione giuri- sdizionale d’appello, pubblicata il 21 luglio 2021. II. Il Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti ha resistito con controricorso. III. La sentenza n. 126/2021 della Corte dei Conti Regione Siciliana, se- zione giurisdizionale d’appello, ha respinto il gravame avanzato da M F, dirigente dell’ufficio U.N.E.P. del Tribunale di Patti, contro la sen- tenza n. 702del 2020 emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data 25/11/2020, con la quale la F era stata condannata al pagamento della somma di € 79.731,49, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di danno erariale. I giudici di primo grado avevano ritenuto dimostrata l’inescusabilenegligenza e la violazione degli obblighi minimi dell'agente contabile nella tenuta di cassa e nella gestione di denaro e valori dell'amministrazione, emerse a seguito di ispezione ministeriale svolta nel giugno 2018 per il periodo 1/3/2013 – 28/2/2018. La sezione giurisdizionale della Co rte dei Conti per la Regione Siciliana affermò che il danno si fondava sull'esatto cal- colo delle entrate e delle uscite, regolate dalla normativa di settore, e che la verifica ispettiva aveva dimostrato l'ammanco di cassa, essendo emersisistematici ritard i nei versamenti per gli oneri fiscali e previden- ziali. La sentenza n. 126/2021 della Corte dei Conti Regione Siciliana, sezione giurisdizionale d’appello, ha quindi disatteso la richiesta di ammissione di una prova per testimoni;
ha affermato la natura di agente contabile di Ma- ria F, avendo avuto la stessa, quale dirigente dell'ufficio U.N.E.P. se- zione distaccata di Sant'Agata di Militello e, quindi, del Tribunale di Patti, maneggio di denaro pubblico e la connessa responsabilità dell'uf- ficio, agli effetti dell’art. 146 del d.P.R. n. 1220 del 1959;
ha eviden- ziato che la F non avesse fornito prova di fatti idonei ad impedire l'esercizio degli obblighi contabili su lei gravanti;
ha spiegato che gli accertamenti ispettivi avevano rilevato, per il periodo dal 1° marzo 2013 al 28 febbraio 2018, le somme destinate al fondo spese d'ufficio, indicandoper ciascun mese le entrate e le uscite, nonché il residuo atti- vo o passivo annuale, così pervenendo a quantificare l'ammanco di cassa;
ha negato rilevanza dirimente alla deduzione dei pagamenti tardivi effettuati dopo il 28 febbraio 2018;
ha negato che fosse soste- nibile l’esclusione dell’elemento soggettivo dell'illecito erariale, quan- tomeno in termini di gravissima negligenza. IV. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a nor- ma dell’art. 380 bis.1, c.p.c. La ricorrente ha depositato memoria. V. Il primo motivo del ricorso di M F deduce la violazione degli artt. 111, comma 8, Cost, 362 c.p.c. e 207 d.lgs. n. 174 del 2016, per eccesso di potere e violazione di legge sostanziale e processuale, stante il difetto di qualifica di agente contabile in capo al dirigente U.N.E.P. Si espongono le vicende che portarono alla nomina della F a dirigente dell’U.N.E.P. di Patti, accettata solo “per spirito di servizio”, e si sostiene l’irregolarità del conferimento di poteri operato. Da ciò il difetto di giurisdizione del giudice contabile, dovendosi affermare la giurisdizione del giudice amministrativo o civile. Il secondo motivo del ricorso di M Fdeduce la violazione degli artt. 111, comma 8, Cost, 362 c.p.c. e 207 d.lgs. n. 174 del 2016, per eccesso di potere e violazione di legge sostanziale e processuale, nonché per “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, attesa la natura presuntiva dell’accertamento della responsabilità erariale, lamentandosi la mancata verifica della “intera documentazione” e il mancato rilievo delle somme giacenti in cassaforte al 28 febbraio 2018, in vista della chiusura dei registri. VI. Il primo motivo di ricorso è infondato. Gli addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (c.d. U.N.E.P.), ai sensi del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), ovvero gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, si inquadrano nella categoria degli impiegati civili dello Stato, poiché essi sono "ausiliari dell'ordine giudiziario" (art. 1), stante il collegamento fun- zionale della loro attività con quelle dei giudici e cancellieri;godono di uno stabile inserimento nell'amministrazione giudiziaria e sono equiparati agli impiegati civili dello Stato a diversi effetti (art. 2). Gli addetti agli U.N.E.P. sono, del resto, assunti in servizio per pubblico concorso, nei loro riguardi sono stati estesi le qualifiche ed i profili professionali propri del pubblico impiego, sono assoggettati al potere di sorveglianza del presidente della Corte di appello e del presidente del Tribunale, nonché al potere discipli- nare del Ministro, né in senso contrario rilevano le peculiarità del loro trat- tamento retributivo (cfr. Cass. Sez. Unite, 25 luglio 2006, n. 16895). Si consideri, inoltre, che, a norma dell’art. 146 del d.P.R. n. 1229 del 1959: “1. Le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale è l'unico responsa- bile. In caso di mancanza o d'impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigen- te, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.
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