Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2021, n. 20782
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CICHELLO DOMENICO nato a VIBO VALENTIA il 05/12/1972 avverso l'ordinanza del 20/10/2020 del TRIB. LIBERTA' di C udita la relazione svolta dal Consigliere F DI P;sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI il quale ha concluso conclude per il rigetto del ricorso;udito l' Avvocato S F, in sostituzione dell' Avvocato L C, in difesa di CICHELLO DOMENICO, il quale ha concluso per l' accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza in data 20 Ottobre 2020, accoglieva parzialmente l' appello proposto da C D avverso l' ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 30/06/2020 revocando la misura custodiale carceraria quanto alla contestazione relativa al!' intestazione fraudolenta di valori aggravata ai sensi dell' art. 416 bis 1. c.p., misura che confermava in ordine alla ulteriore incolpazione di cui all' art. 416 bis c.p. di cui al capo A). Il tribunale osservava che gran parte degli argomenti dedotti erano privi del carattere di "novità" rispetto alle valutazioni effettuate dai giudici in sede di riesame e che, comunque, non sussistevano i presupposti per la chiesta revoca della misura, non risultando inficiata la ricostruzione relativa al quadro indiziario a carico dell' indagato in ordine alla partecipazione del C al sodalizio mafioso operante in Zungri (prov. Vibo Valentia) basato su una molteplicità di elementi indiziari e che non poteva trovare accoglimento l' istanza di sostituzione della misura. 2. Contro detta ordinanza propone ricorso per cassazione C D, a mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo due motivi. Con un primo motivo, articolato in più censure, lamenta violazione e/o erronea applicazione della legge processuale penale in relazione alla ritenuta assenza di nuovi elementi tali da variare le valutazioni inerentda gravità indiziaria. Il ricorrente assume che dal momento che erano le imputazione di cui ai reati fine (intestazioni fittizie ex art. 512 bis c.p.) a costituire il substrato fondante della contestazione del reato associativo, l' intervenuta dichiarazione di assenza di gravità indiziaria rispetto al reato di intestazione fittizia cui al capo 07 bis) finiva per svuotare della sua essenza portante la contestazione associativa di cui all' art. 416 bis c.p., trattandosi, peraltro, di soggetto incensurato. Con il secondo motivo deduce violazione di legge processuale in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura custodiale. Rileva che la motivazione, sul punto, era meramente apodittica e che il tribunale a fronte della intervenuta revoca della misura, relativamente alla contestazione di cui al capo 07 bis), non aveva considerato che tale elemento era utile a superare la presunzione di cui all' art.275 comma 3 c.p.p. Osserva che non poteva rilevare il mero titolo del reato e che alla luce della modifiche introdotte dalla legge n. 46/2015 occorreva una specifica motivazione, nella specie del tutto assente, in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari concrete ed attuali atte a giustificare la custodia cautelare in carcere, extrema ratio secondo l' ordinamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve, innanzitutto, premettersi che in materia cautelare è estensivamente applicabile il principio di cui all'art. 649 cod. proc. pen., in ordine al formarsi del c.d. giudicato, al fine di cristallizzare l'esito dei pregressi accertamenti e per evitare che l'interessato possa rinnovare continuamente la presentazione di istanze di revoca o di modifica dei precedenti provvedimenti, con il concreto effetto di determinare il venir meno del valore delle pronunce già adottate. Ne consegue che un nuovo e successivo giudizio può intervenire a seguito della ricorrenza di fatti o avvenimenti nuovi o non valutati nemmeno implicitamente dalle pregresse decisioni, per cui si presenti necessario, ai fini della persistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, anche sotto l'aspetto della individuazione della misura cautelare più idonea, rivalutare la posizione dell'indagato. (Ha precisato la Corte che, con riferimento all'affermato principio, il mero decorso del tempo può essere irrilevante ai fini della modifica del quadro cautelare) (Sez. 5, n. 5828 del 02/12/1999 - dep. 04/02/2000, Fornaro, Rv. 21524201). E' stato pure condivisibilmente affermato che l'istanza di revoca della misura cautelare non può trovare accoglimento allorché si fonda su censure che investono quegli stessi elementi indiziari posti a base dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, e questi risultano immutati nella loro valenza e gravità in quanto, nelle sedi di esame dell'istanza di revoca e dell'appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo alla formulazione dell'art. 299 cod. proc. pen., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi "anche" se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, e non gli stessi elementi già apprezzati anche in sede di riesame. (Sez. 6, n. 14300 del 04/02/2014 - dep. 26/03/2014, Rosaci, Rv. 25945001).
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