Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/1988, n. 4343

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In tema di fiscalizzazione degli oneri sociali, la disposizione del secondo comma dell'art. 22 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito, con modifiche, dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33) - secondo cui l'espressione "imprese manifatturiere ed estrattive" di cui all'art. 1 del d.l. 7 febbraio 1977 n. 15 (convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977 n. 102) deve intendersi comprensiva delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico - non ha carattere interpretativo della precedente normativa posta dall'art. 1 citato ma ha carattere innovativo, nel senso che estende per il futuro anche alle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico il beneficio dello sgravio già concesso ad aziende di altri settori, come può desumersi sia dal fatto che il citato art. 22, nel prorogare e modificare parzialmente il beneficio suddetto, fa partire dall'1 gennaio 1980 il nuovo regime agevolativo sia dal fatto che la legislazione successiva nella stessa materia (art. 38 d.l. 30 agosto 1980 n. 503 e art. 1 legge 28 novembre 1980 n. 782) ha continuato a tenere distinte le imprese suddette da quelle manifatturiere ed estrattive. Pertanto, prima dell'indicata norma innovativa, le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico non beneficiavano del detto sgravio contributivo. ( V 1435/88, mass n 457539; ( Conf 4332/87, mass n 453077).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/1988, n. 4343
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4343
Data del deposito : 27 giugno 1988

Testo completo

In tema di fiscalizzazione degli oneri sociali, la disposizione del secondo comma dell'art. 22 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito, con modifiche, dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33) - secondo cui l'espressione "imprese manifatturiere ed estrattive" di cui all'art. 1 del d.l. 7 febbraio 1977 n. 15 (convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977 n. 102) deve intendersi comprensiva delle
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