Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2022, n. 46663

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2022, n. 46663
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46663
Data del deposito : 12 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile VELLEI EMIDIO nato a ASCOLI PICENO il 06/08/1965 dalla parte civile MANDOZZI GIUSEPPINA nato a CASTEL DI LAMA il 19/03/1967 nel procedimento a carico di: BACHETTI CLAUDIO nato a ASCOLI PICENO il 10/08/1949 inoltre: VELLEI LUCIANO SANTONI MARIA avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A R;
lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2.12.2021, la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza appellata, ha assolto C B dall'imputazione di incendio colposo a lui ascritta per insussistenza del fatto, revocando le statuizioni civili. Si addebita all'imputato, nella sua qualità di titolare della Ascoli Rottami S.r.l., di aver cagionato un incendio di vaste dimensioni, determinato - secondo il Tribunale - dall'eccessivo e disordinato accumulo di carcasse di vetture nei pressi della zona delle operazioni di taglio ed innescato da una non corretta bonifica di un veicolo o da una eccessiva vicinanza con altre fonti infiammabili. La Corte territoriale ha, invece, ritenuto non provato che fossero in corso operazioni di taglio e, comunque, ha osservato che l'area della società era munita di pozzetto per consentire lo scolo degli idrocarburi, allo scopo di provvedere alla preventiva bonifica dei veicoli, per cui la sola presenza di un veicolo non bonificato non poteva implicare, di per sé, la violazione di una regola cautelare, neanche individuata dal primo giudice, non potendosi presumere che la combustione fosse stata la conseguenza di una violazione colposa, non essendo stata accertata l'origine del fuoco.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore delle parti civili Emidio Vellei e Giuseppina Mandozzi, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Vizio di motivazione, per errata lettura della sentenza di primo grado, che ha compiutamente accertato i fatti e la responsabilità del prevenuto. II) Violazione di legge, in relazione all'art. 423 cod. pen., per mancanza di un percorso logico ai fini della qualificazione del reato. III) Erronea valutazione delle prove, in relazione alla violazione delle regole cautelari e alla prevedibilità dell'evento, atteso che l'imputato reitera da anni lo stesso comportamento, gestendo un'attività più volte chiusa per mancanza dei requisiti. La telefonata in cui si afferma "si è accesa una macchina..." dimostra che il serbatoio della vettura non era stato vuotato del tutto e che le norme cautelari erano state violate. IV) Vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale recepito un assunto non rispondente alla verità istruttoria e documentale, essendo dimostrato che i veicoli venivano ammassati nell'area senza regole. V) Mancata valutazione dei danni subiti dalle parti civili e assenza di motivazione sulla revoca delle statuizioni civili. VI) Mancata decisione sulla provvisionale civile.VII) Vizio di motivazione, per avere motivato prevalentemente dal punto di vista dell'errato spegnimento dell'incendio da parte dei Vigili del Fuoco, senza considerare la deposizione del responsabile dei Vigili. VIII) Violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, in relazione all'assoluzione del B con la formula "perché il fatto non sussiste", quindi per fatto diverso come condotta e nesso di causalità, risultando dimostrato che la combustione si era verificata per colpa nel corso dell'attività di autodemolizione.
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