Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2011, n. 4288

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Nell'azione di regolamento di confini l'attore non è tenuto a proporre un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, essendo tale domanda implicita nella proposizione dell'azione. Essa, pertanto, può essere specificata all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che ciò configuri la proposizione di una domanda nuova e, dunque, inammissibile, il cui accoglimento vizierebbe di ultrapetizione la pronuncia del giudice.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2011, n. 4288
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4288
Data del deposito : 22 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

- ૧૨૪(AA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.18377/05 Dott. RT Michele TRIOLA - Presidente Cron.4286 Rep. 1263 Dott. Stefano PETITTI - Consigliere Dott. MA Rosaria SAN GIORGIO - Consigliere U.P. 3/2/2011 Dott. Alberto GIUSTI - Consigliere Azione di Dott. Aldo CARRATO - Consigliere Rel. regolamento di confini Presupposti ha pronunciato la seguente Rapporto con l'azione di rivendicazione - Domanda di SENTENZA rimessione in pristino - sul ricorso (iscritto al N.R.G. 18377/05) proposto da: Qualificazione RA GE (C.F.: [...]) e AS NN (C.F.: [...]), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Pietro Messina ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Francesco Morra, in Roma, v. Luigi Settembrini, n. 30;

- ricorrenti -

contro

IS RT e TT MA;

- intimati -

Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2387/2004, depositata il 20 maggio 2004;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 3 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
400/11 1 1 udito l'Avv. Maurizio Zuccheretti, per delega dell'Avv. Pietro Messina, nell'interesse dei ricorrenti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 21 ottobre 2000, i sigg. AL GE e SS NN, quali proprietari di un fondo rustico sito in Civitavecchia, in catasto al foglio 13, p.lle 89 e 183, proponevano appello avverso la sentenza n. 793/2000 del Tribunale di Civitavecchia, con la quale, in accoglimento della domanda di regolamento di confini formulata in primo grado da RI RT e ET MA, proprietari del fondo contraddistinto in catasto al foglio 13, p.lle 333 e 334, aveva determinato i confini tra i suddetti fondi in conformità delle risultanze della c.t.u. espletata dal geom. Giancarlo Conti, disponendo l'apposizione dei termini lapidei, e li condannava alla rimessione in pristino dei luoghi compresi nella striscia di terreno di accertata proprietà dei suddetti sigg. RI RT e ET MA, nonché al pagamento delle spese di lite, rigettando la domanda dei convenuti di usucapione della proprietà di tale striscia di terreno. Con sentenza n. 2387 del 2004 (depositata il 20 maggio 2004), l'adita Corte di appello di Roma accoglieva il gravame proposto solo limitatamente alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, riducendole alla somma di euro 2562,68, compensando per i 4/5 quelle del grado di impugnazione e condannando gli appellati al pagamento del residuo quinto, confermando nel resto l'impugnata sentenza. A sostegno dell'adottata decisione, la Corte territoriale rilevava. - che la domanda proposta era stata correttamente ricondotta all'azione di regolamento di confini, non sussistendo i presupposti per la configurazione come azione di rivendicazione;
- che il confine era stato legittimamente determinato sulla base delle risultanze delle mappe catastali;
che la 2 domanda di rimessione in pristino della contestata striscia di terreno posta a confine tra i fondi non rivestiva il carattere della novità e doveva, quindi, considerarsi ammissibile anche senza accettazione del contraddittorio (in virtù della precedente formulazione degli artt. 183 e 184 c.p.c.);
- che,

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