Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/04/2004, n. 8015
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O L 4 L 7 O 3 B . E N ) , E E 1 N 9 C O 9 I A 1 - Z P 1 A I 1 R - T D 1 S REPUBBLICA ITALIANA 2 I E . G L C E I R 9 D 3 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO U D I E E G 6 T 4 N E . E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T N S T . Oggetto E T R S A I ( SEZIONI UNITE CIVILI 08015 /04 Composta dagli Ill.mi Si Prime President f.f. - Dott. V .G.N. 8899/02 Dott. V D Presidente di sezione - Cron.15429 盟 Consigliere Dott. V PROTO Rep. Consigliere SABATINI Dott. F Ud.04/03/04 w Rel. Consigliere Dott. M L P - w w Consigliere Dott. R M T - Dott. G Consigliere VIDIRI Dott. G Consigliere MARZIALE Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI PIANO DI SORRENTO, in persona del Sindaco domiciliato in ROMA, elettivamente pro-tempore, 46, LUNGOTEVERE presso 10 studio FLAMINIO dell'avvocato G M G, rappresentato e difeso dall'avvocato E P S, giusta delega a margine del ricorso; 2004 - ricorrente 216 contro -1- LAURO ANNA, AZIENDA RISORSE IDRICHE DELLA PENISOLA SORRENTINA; intimati avverso la sentenza n. 856/02 del Giudice di pace di SORRENTO, depositata il 13/05/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/04 dal Consigliere Dott. Michele LO - PIANO; udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. D II che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del primo motivo del ricorso (giurisdizione delle Commissioni Tributarie fino al luglio 2000) (giurisdizione del giudice ordinario per il periodo successivo) rinvio per il resto ad una sezione semplice. -2- Svolgimento del processo Lauro Anna convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Sorrento, il Comune di Piano di Sorrento e l'Azienda Risorse Idriche Penisola Sorrentina (ARIPS), dei quali chiese la condanna in solido alla restituzione della somma di lire 52.250, corrisposta per canoni di depurazione, con riferimento agli anni 1999 e 2000. Dedusse che i canoni non erano dovuti perché il Comune era sprovvisto di impianto di depurazione. Entrambi i convenuti eccepirono il difetto di giurisdizione del giudice ordinario atteso che la natura tributaria del canone comportava la giurisdizione delle Commissioni tributarie. L'ARIPS eccepì inoltre il proprio difetto di legittimazione per la sua posizione di sostituto d'imposta e la prescrizione del di- ritto azionato. Il Comune dedusse che la natura tributaria del canone ne comportava il pagamento anche in mancanza dell'impianto di depu- razione. Il Giudice di pace, ritenuta la propria giurisdizione, accolse la domanda. 3 Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso il Comune di Piano di Sorrento. Lauro Anna e l'ARIPS non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato assegnato a queste sezioni unite perché il primo motivo attiene alla giurisdizione. R.G. 28899/02 1 (est M. Lo Piano)( a) Motivi della decisione 1. Prima di affrontare l'esame del primo motivo del ricorso, con il quale si chiede che sia dichiarata la giurisdizione del giudice tributario, appare opportuno chiarire che sulla questione da risolve- re non influisce la circostanza che la presente causa sia stata intro- dotta successivamente all'entrata in vigore della legge n. 205 del E 2000, il cui articolo 7, ha sostituito il precedente testo dell'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 292 del 2000. Invero, l'art. 33 del detto D.Lgs. n. 80 del 1998 - nel testo ri- sultante dalla sostituzione di cui sopra - nel devolvere «alla giuri- sdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi», dopo avere indicato tra le dette controversie quelle riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi» ne esclude, tra le altre, quelle relative a «rapporti individuali di utenza con soggetti privati» e, quindi, a rapporti che, pur avendo ad oggetto la prestazione di un pubblico servizio, sono regolati da uno strumento di tipo privatistico, di talché ne risulta giustificata la loro sottrazione alla giurisdizione esclusiva. 2. Passando all'esame della questione espressamente sotto- posta all'esame di queste sezioni unite, si osserva che il Giudice di pace ha ritenuto la propria giurisdizione, affermando di non con- dividere la tesi della permanenza della giurisdizione delle Com- missioni Tributarie anche dopo l'avvento dell'art. 31, comma 28, R.G. 28899/02 2 (est. M. Lo Piano) della L. 23 dicembre 1998 n. 448, che ha qualificato come quota tariffaria il canone di depurazione, basata sulla errata considerazio- ne che l'art. 62, commi 5 e 6, del D.Lgs, 11 maggio 1999 n. 152, avesse rinviato l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 17 L. n. 319 del 1976 a far tempo dall'applicazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato di cui agli artt. 13 e segg. della L. n. 36 del 1994. - 3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546;dell'art. 16 e 17 della L. 10 maggio 1976 n. 319, come modificati dalla L. 17 maggio 1995 n. 172 di conversione con modifica del D.L. 17 marzo 1995 n. 79;dell'art. 3, comma 42, della L. 23 di- cembre 1995 n. 549;dell'art. 31, comma 28, della L. 23 dicembre 1998 n. 448;dell'art. 62, commi 5 e 6 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 512;dell'art. 6, comma 13, della L. 13 maggio 1999 n. 133;dei principi generali in tema di qualificazione del canone di depura- zione;dei principi generali in tema di giurisdizione della Commis- sioni tributarie. Difetto di motivazione ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.». Deduce, richiamando la giurisprudenza di questa sezioni unite, che le cause in tema di canone di fognatura e depurazione di * acque reflue, ancorché ineriscano soltanto alla parte imputabile alla depurazione, ove il canone stesso sia maturato in epoca anteriore י all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato, sono de- volute alla cognizione delle Commissioni tributarie. 4. La questione devoluta a queste Sezioni unite deve essere definita con l'affermazione della giurisdizione del giudice tributa- R.G. 28899/02 3 (est. M. Lo Piano) rio. Non vi è infatti motivo di discostarsi dal consolidato orien- tamento di queste Sezioni unite (v. tra le più recenti: 13 giugno 2002 n. 8444, 2 agosto 2002 n. 11631, 24 gennaio 2003 n. 1086, 6 febbraio 2003 n. 1735;17 luglio 2003, n. 11188;17 dicembre 2003, n. 19388;17 dicembre 2003, n. 19390), secondo cui il cano- ne per il servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati, ancorché sia applicato in collega- I mento con il canone per l'erogazione di acqua potabile, integra un tributo comunale, sulla scorta delle disposizioni in materia dettate prima dall'art. 17 ter della legge 10 maggio 1976 n. 319 (aggiunto dall'art. 3 del D.L. 28 febbraio 1981 n. 38, convertito con modifi- cazioni in legge 23 aprile 1981 n. 153), e poi, dopo l'abrogazione di tale norma ad opera dell'art. 32 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, dall'ultimo comma dello stesso art. 17, inserito dall'art. 2 terzo comma bis del D.L. 17 marzo 1995 n. 79 (convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172). L'art. 31 ventottesimo comma della legge 23 dicembre 1998 n. 448, abrogando l'art. 17 ultimo comma della legge n. 319 del 1976, ha stabilito che il canone in questione è quota tariffaria, e, quindi, non più tributo comunale, ma componente del corrispettivo - dovuto dall'utente del servizio idrico. La decorrenza di tale innovazione, inizialmente fissata al 1° gennaio 1999, è stata rinviata dall'art. 62 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 fino all'avvento del servizio idrico integrato di cui agli R.G. 28899/02 4 (est. M. Lo Piano)(u ) artt. 13 e segg. della legge 5 gennaio 1994 n. 36. L'art. 24 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, "sopprimendo" le menzionate previsioni dell'art. 62 del precedente decreto legislati- vo, ha escluso ulteriori differimenti dell'efficacia dell'innovazione, rendendola operativa a partire dalla data dell'entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 258 del 2000 (3 ottobre 2000). 5. In conclusione, in accoglimento del primo motivo del ri- corso, va cassata senza rinvio la sentenza impugnata, con gli effetti di cui all'art. 336 c.p.c., e va dichiarata la giurisdizione delle com- missioni tributarie, considerando che la controversia ha ad oggetto i canoni dovuti per gli anni 1999 e 2000 - relativi ad un rapporto sorto anteriormente all'ottobre 2000 - determinati in modo unitario, e non frazionabile, per ciascun anno. 6. Restano assorbiti gli altri motivi. 7. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.