Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2023, n. 25046

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2023, n. 25046
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25046
Data del deposito : 9 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CENTANNI FABRIZIO nato a ROMA il 24/12/1966 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere P B;
lette le conclusioni del Procuratore generale K T, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 3 maggio 2022 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato la decisione del Tribunale di Viterbo del 21 dicembre 2011, assolvendo F C dal reato di ingiuria (perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato) e dichiarando prescritti i residui reati di cui agli artt. 612, 610, 635 e 646 cod. pen., con conferma delle statuizioni civili.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto alla conferma della statuizioni civili in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, i reati si erano prescritti prima della sentenza di primo grado, dovendo trovare applicazione la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della I. 251 del 2005, giacché i fatti sono stati commessi il 13 luglio 2004. La prescrizione sarebbe, pertanto, maturata decorsi cinque,,dal decreto di citazione per il giudizio di primo grado, cui andavano sommate le due sospensioni legate al rinvio su richiesta della difesa e a quello per astensione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Il ricorrente assume che sia maturato, prima della sentenza di primo grado, il termine ordinario di prescrizione dall'ultimo atto interruttivo — vale a dire il decreto di citazione a giudizio — con conseguente illegittimità della conferma della condanna alle statuizioni civili ex art. 578 cod. proc. pen. da parte della Corte di appello. Orbene, per individuare la data in cui è spirato il termine ordinario di prescrizione, occorre domandarsi, in primo luogo, quale sia il regime normativo sulla prescrizione applicabile all'odierna regiudicanda, dal momento che i reati sono stati
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi