Cass. civ., SS.UU., ordinanza 03/05/2022, n. 13991
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5948-2021 proposto da: ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO FONDAZIONE SANTA LUCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO n.11, presso lo studio dell'avvocato G P, che la rappresenta e difende;- ricorrente -contro F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5948/2021 Numero sezionale 144/2022 Numero di raccolta generale 13991/2022 REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente Data pubblicazione 03/05/2022 domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA n. 27, presso l'Avvocatura Regionale, rappresentata e difesa dall'avvocato G A;- controricorrente - nonchè contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, COMMISSARIO AD ACTA PER LA SANITA’ DELLA REGIONE LAZIO, ASL ROMA 2;- intimati - avverso la sentenza n. 7646/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 02/12/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere ANNALISA DI PAOLANTONIO. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 7646 del 2 dicembre 2020 il Consiglio di Stato, adito dalla Regione Lazio, nel contraddittorio con l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Fondazione Santa Lucia, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Commissario ad acta per la Sanità della Regione Lazio nonché con la ASL Roma 2, ha annullato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sul ricorso proposto dalla Fondazione avverso il decreto del Commissario ad acta n. 142 del 24 aprile 2019. 2. Con l’atto in parola era stato definito provvisoriamente il saldo spettante alla Fondazione per le prestazioni erogate in regime di accreditamento nel periodo 2011-2015 ed il credito era stato ritenuto estinto per compensazione. Dalla verifica di appropriatezza effettuata per le annualità dal 2009 al 2013 era emersa, infatti, una posizione Ric. 2021 n. 05948 sez. SU - ud. 22-03-2022 -2- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 5948/2021 Numero sezionale 144/2022 Numero di raccolta generale 13991/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 debitoria dell’I.R.C.C.S., già contestata alla Fondazione con nota del 30 dicembre 2016, con la quale la ASL Roma 2 aveva chiesto la restituzione di una parte delle tariffe corrisposte nonché il pagamento delle sanzioni. Il decreto n. 142/2019, dato atto della compensazione, aveva anche quantificato il credito residuo della Regione, dando mandato alla ASL per il recupero della differenza. 3. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che con il decreto commissariale fosse stato esercitato un potere autoritativo, perché il Commissario non si era limitato a comunicare i risultati della verifica di appropriatezza, bensì quell’esito aveva fatto proprio, attestando la correttezza dell’iter procedimentale seguito. Ha aggiunto che nell’ambito del rapporto concessorio il controllo di appropriatezza è volto a perseguire interessi pubblici, quali sono l’economicità nell’utilizzo delle risorse e la verifica della qualità dell’assistenza, e, pertanto, comporta sempre l’esercizio di un potere autoritativo, a maggior ragione allorquando, come nella fattispecie, è finalizzato anche a dare attuazione al Piano di rientro dal disavanzo finanziario nel settore della sanità. Ha precisato che la discrezionalità tecnica non è estranea al controllo di appropriatezza e che la competenza giurisdizionale prescinde dalla scelta dell’amministrazione circa la forma dell’atto da adottare, con la conseguenza che appartiene al giudice amministrativo ogniqualvolta la pretesa del concessionario metta in discussione la legittimità ed il modo di esercizio del controllo, che è espressione di un potere autoritativo non dissimile da quello esercitato nella programmazione sanitaria e nella fissazione dei tetti di spesa.
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