Cass. civ., sez. II, sentenza 06/11/2018, n. 28277

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Il procedimento camerale di rettificazione degli atti dello stato civile si conclude con una sentenza contro la quale sono esperibili gli ordinari mezzi di impugnazione ad opera esclusivamente della parte soccombente e non anche, pertanto, di terzi rimasti estranei al relativo giudizio, i cui diritti non sono pregiudicati dalla sentenza stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile la richiesta della figlia naturale del "de cuius", avanzata in una controversia fondata sulla "petitio hereditatis" relativamente ad un bene ereditario, che fosse dichiarata ad essa inopponibile, perché incidente sui suoi diritti successori, la sentenza di rettificazione dell'atto di morte del padre - in ordine alla data del decesso - resa in un giudizio al quale non aveva partecipato).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 06/11/2018, n. 28277
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28277
Data del deposito : 6 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

28277-1 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SUCCESSIONI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 10997/2014 Crum. 28277 SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. FELICE MANNA Presidente = Rel. Consigliere PIJ S GAN 1 Consigliere ANNAMARIA CASADONTE ell ROSSANA GIANNACCARI Consigliere Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorso 10997-2014 proposto da: S M, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO ६ presso lo studio dell'avvocato L B, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PR LUIGI LANZA, ANGELO CARLO PELOSI;
ricorrente e controricorrente all'incidentale 2018 contro 2036 PRA, elettivamente domiciliata in ROMA, SIO VIALE DELLE MILIZIE 19, presso o studio dell'avvocato C L, che la rappresenta e difende;
controricorrente FLORES VIVAGNA SKL TN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato L C, che 10 rappresenta e difende;
- controricorrente incidentale nonchè

contro

SIO MARIA, SIO PRA;
- intimate avvor50 la sonton d m. 4720/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il accoglimento, per il ricorso ricorso principale: incidentale: rigetto;
uditi gli Avvocati Nicolo' GALLITTO con delega depositata in udienza dell'Avvocato BIAMONTI Luigi, Francesca PELOSI con delega depositata in udienza dell'Avvocato Angelo C PELOSI, difensori della ricorrente che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso e delle memorie.

Fatti di causa

Con atto di citazione spiccato nel giugno 2007 M S ebbe a convenire avanti il Tribunale di Milano P S- -sua zia e la srl F V, deducendo che la zia,quale mandataria della madre A B, ebbe a vendere alla srl F V,il cui legale rappresentate era il marito, la quota indivisa di un terzo di un immobile sito in Cforte sull'isola si Sant'Antioco in Sardegna, benché detta quota fosse in sua esclusiva titolarità, quale unica erede del padre naturale C S. Di conseguenza l'attrice richiedeva la declaratoria di inopponibilità a sé della sentenza di rettificazione dell'atto di morte del padre fu cambiata la data del - decesso ;
la declaratoria di inefficacia del contratto di vendita del suo bene e d'inopponibilità del verbale di conciliazione del 12.2.1994, con il quale la quota citata era attribuita alla nonna B, nonché il ristoro dei danni patiti per la privazione del suo bene ed il rendiconto, da parte della zia P S, circa la gestione del mandato a vendere conferitogli dalla madre A B. Resisteva P S contestando la pretesa attorea e svolgendo domanda riconvenzionale tesa al riconoscimento della sua qualità di erede del germano C S e della madre A B con l'ordine a M S di rilasciare i beni goduti, già appartenenti ai detti de cujus,con rendiconto dei frutti percetti medio tempore. Resisteva anche la srl F V e contestava la pretesa articolata da Marta S. In causa era citata anche l'altra sorella di C S, Maria S che rimaneva contumace, in relazione alla richiesta avanzata da M S di esser riconosciuta se eventualmente necessario unica erede del padre naturale C S. Il Tribunale di Milano,ad esito della trattazione, accolse tutte le domande spiegate dall'attrice,eccetto quella di rendiconto, avanzata

contro

P S, relativa al 1 mandato ricevuto dalla madre A B, poiché ritenuta tardivamente mossa. Interpose appello principale solamente la srl F V, mentre anche Marta S proponeva gravame incidentale relativamente alla domanda di rendiconto nei riguardi della zia P S, respinta dal primo Giudice. Ad esito del procedimento di gravame, la Corte ambrosiana ebbe a rigettare l'appello incidentale di M S, osservando come la domanda di rendiconto non era correlata ad alcun diritto che la giustificasse e come, al più, l'appellante incidentale doveva esporre domanda di avere i frutti generati dal suo bene nel periodo di gestione da parte della zia quale mandataria di A B. La Corte lombarda ebbe invece ad accogliere parzialmente l'impugnazione spiegata dalla srl F V ritenendo non concorrente, nemmeno in potenza, il pregiudizio per il mancato godimento del proprio bene, rispetto al quale la S chiedeva il ristoro del danno, mentre rigettò gli altri motivi di gravame. Osservavano i Giudici del gravame come la declaratoria di non opponibilità al litis consorte non evocato, della sentenza di rettificazione di atto dello stato civile, poteva esser proposta anche in via d'eccezione in procedimento diverso da quello disciplinato ex art 455 cod. civ.;
come la decisione della Corte milanese di rigetto delle pretese delle germane S, relativamente all'eredità del fratello C, passata in giudicato esplicasse i suoi effetti anche verso la srl F V, in quanto avente causa da P S. ти Avverso la sentenza resa dalla Corte ambrosiana ha proposto impugnazione per cassazione M S articolando tre motivi. Ha resistito con controricorso la srl F V, che ha pure proposto impugnazione incidentale supportata da quattro motivi. Ha resistito con controricorso anche P S. 2 M S ha depositato controricorso avverso l'impugnazione incidentale spiegata dalla società, nonché memoria difensiva ex art 378 cod. proc. civ. All'odierna udienza pubblica, sentite le parti presenti ed il P.G., la Corte adottava decisione siccome illustrato in presente sentenza. Ragioni della decisione Il ricorso principale proposto da M S ha pregio giuridico con relazione ai motivi primo e terzo e va accolto in detta misura, mentre il secondo motivo va rigettato. Va integralmente rigettata invece l'impugnazione incidentale mossa dalla srl F V poiché priva di pregio giuridico. In effetti,stante il carattere pregiudiziale delle doglianze avanzate dalla società impugnante incidentale, detta impugnazione va esaminata per prima. Con il primo mezzo d'impugnazione la srl F V deduce vizio per violazione di norme giuridiche, segnatamente le disposizioni in art. 455 cod. civ. e le disposizioni in tema di rettificazione degli atti di stato civile, poiché la Corte ambrosiana ha ritenuto che la sentenza di rettificazione nella specie dell'atto di morte di C S quanto alla data del suo decesso potesse essere - con relativa dimostrazioneoggetto, non solo di apposita opposizione di terzo della diversa data di mote

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