Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2023, n. 06762

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2023, n. 06762
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06762
Data del deposito : 17 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NOTARSTEFANO ROBERTO nato a MILANO il 20/07/1996 avverso l'ordinanza del 26/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere D F;
lette/s€ le conclusioni del PG 4"/IcADFITA) 9/(Revi i/VRri-1/5,‘ /8/1/Tgs griel Pitoaso

RITENUTO IN FATTO

1. N R ricorre avverso l'ordinanza del 26 aprile 2022 del Tribunale di sorveglianza di Cagliari, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, e ha rigettato la richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, ai sensi degli artt. 47 e 48 Ord. pen.

2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente affermato che N aveva commesso fatti penalmente rilevanti successivamente alla presentazione dell'istanza (non potendo considerarsi tali il possesso di sostanza stupefacente per uso personale e una presunta denuncia per furto aggravato). Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, avrebbe omesso di considerare che le valutazioni espresse dal condannato (quale, ad esempio, quella relativa al suo interesse a facili guadagni) erano riferibili a periodi passati della sua vita e non rappresentavano il suo pensiero attuale. Il giudice di merito, poi, avrebbe trascurato di valorizzare l'informativa dei Carabinieri, nella quale si dava atto che N non risultava frequentare ambienti devianti, e il fatto che lo stesso stesse continuando a frequentare le lezioni e gli incontri del progetto "Telemaco" e che fosse in costante contatto con il servizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione al caso di specie del principio di diritto, affermato da questa Corte con riferimento all'affidamento in prova in casi particolari ma valido - stante l'identità di ratio e di presupposti - per tutte le misure alternative alla detenzione in carcere
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