Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/04/2023, n. 10085

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/04/2023, n. 10085
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10085
Data del deposito : 14 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

gliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19728-2022 proposto da: C F, rappresentato e difeso dall'avvocato A D M;
-ricorrente -

contro

Ric. 2022 n. 19728 sez. SU -ud. 21-02-2023 - 2 - CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
-intimati - avverso la sentenza n. 106/2022 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 25/06/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere L R;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale F S, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione vogliano accogliere il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e cassare senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

FATTI DI CAUSA

1. L'avvocato F C propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 106 del 2022, emessa il 17 marzo 2022, pubblicata il 25 giugno 2022 e notificata a mezzo pec il 7 luglio 2022, con la quale gli veniva irrogata la sanzione disciplinare dell'avvertimento in quanto ritenuto responsabile degli addebiti contestati nei capi di incolpazione, ovvero di aver violato: 1) gli articoli 9.1, 16.1, 29.3 del codice disciplinare forense, avendo omesso di emettere tempestivamente documento fiscale a fronte di somme percepite quale compenso per l'attività professionale prestata in favore di L C P e R S, e specificamente euro 3.000 in data 20 ottobre 2008, euro 2.600 in data 25 maggio 2010 ed euro 2.840 in data 25 luglio 2011, procedendo in data 3 luglio 2015;
2) gli articoli 9.1 e 27.6 del codice disciplinare forense, avendo omesso di inviare a L C P e a R S, che ne avevano fatto richiesta,nota delle attività svolte per conto degli stessi. Ric. 2022 n. 19728 sez. SU -ud. 21-02-2023 - 3 - 2. Questa la vicenda: il procediment o disciplinare nei confronti dell’avv. C trae origine da un esposto a suo carico depositato nel 2015 presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova dai coniugi R S e L C P, i quali esponevano di essersi rivolti al professionista nel 2007 per essere assistiti in una controversia in materia bancaria, di avergli corrisposto nel corso degli anni tre acconti per l’attività professionale in corso e di non aver mai ricevuto le relative fatture, pur avendole più volte sollecitate, di aver appreso nel 2011 che l'avvocato C non aveva ancora iniziato alcun procedimento nei confronti degli istituti di credito. Promossa l’azione da parte del C nel 2012, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, gli esponenti nel 2015 presentavano l'esposto.

3. All'esito del dibattimento, il Consiglio Distrettuale di Disciplina (di seguito, CDD) del Veneto irrogava all'avvocato C la sanzione disciplinare dell'avvertimento, ritenendolo responsabile degli illeciti sopraindicati.

4. L’avv. C proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense (d’ora innanzi, CNF) che con la sentenza qui impugnata rigettava il ricorso.

5. La sentenza impugnata esamina prioritariamente l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare sollevata dalla difesa del professionista, osservando che la decisione adottata consegue alla qualificazione della natura degli illeciti ascritti, ritenuticorrettamente dal CDD di carattere permanente. In relazione al capo 1) , essendosi protratta la condotta deontologicamente scorretta fino all'emissione delle fatture, avvenuta solo in data 3 luglio 2015, ritiene che solo da quella data abbia preso a decorrere il termine di prescrizione. In relazione alla condotta omissiva di cui al capo 2), ritiene che l'incolpato non abbia mai adempiuto l'obbligo di informazione nei confronti dei clienti e di conseguenza che il termine di prescrizione non abbia mai iniziato a Ric. 2022 n. 19728 sez. SU -ud. 21-02-2023 - 4 - decorrere. Richiama precedenti del CNF sulla natura permanente dell'illecito di ritardata fatturazione, posto in essere in violazione del dovere di solidarietà e correttezza fiscale che incombe sul professionista a tuteladella propria immagine e più in generale della credibilità dell'intera Avvocatura. Precisa che, essendosi protratta la condotta fino al 3 luglio 2015, si applica la disciplina di cui all'articolo 56 della nuova legge professionale,n.247 del 2012 e che dal momento di entrata in vigore di essa (2 Febbraio 2013) inizia ad applicarsi il nuovo termine di prescrizione, elevato dalla legge a sei anni. Prende atto dell’avvenuto compimento di atti interruttivi e ritiene pertanto applicabile il termine massimo di prescrizione di 7 anni e sei mesi prescritto dallo stesso articolo 56;
tuttavia afferma che il termine massimo non è stato raggiunto, in quanto lo stesso andrà a scadere in data 3 gennaio 2023. Rigetta altresì la censura relativa alla violazione del diritto di difesa, per non aver accolto la richiesta di rinvio dell'udienza finalizzata all'audizione del teste M C, rilevando che lo stesso non era stato citato a comparire dall’incolpato né la difesa aveva documentato alcun impedimento del teste.Precisa che l’avv. C non è stato dichiarato decaduto dalla prova ma che di essa è stata revocata l’ammissione, rilevata la genericità e ir rilevanza delle circostanze di fatto sulle quali avrebbe dovuto testimoniare il teste non comparso in base alcapitolo formulato. Nel merito, quanto al capo 1) la sentenza impugnata ritiene infondate le giustificazioni rese dal professionista, secondo le quali il ritardo nell'emissione delle fatture sarebbe dipeso dall'assenza di istruzioni da parte dei clienti;
quanto al capo 2), ritiene che emerge anche dall'attività istruttoria svolta che l'avvocato C si sia sottratto all'obbligo di informare i clienti direttamente ed esaurientemente sullo svolgimento dell'incarico, in termini chiari, adeguati e tras parenti, nonostante le sollecitazioni ricevute per iscritto. Ric. 2022 n. 19728 sez. SU -ud. 21-02-2023 - 5 - 6. La causa è stata avviata alla trattazione in pubblica udienza.

7. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali chiede che la Corte voglia accogliere il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e cassare senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente deduce in via preliminare la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c. p.c., dell'articolo 132 c.p.c. e degli articoli 2934 e 2935 c.c. Sostiene la nullità della sentenza impugnata, non contenendo essa la corretta esposizione delle vicende processuali, degli elementi e degli eventi rilevanti su cui poggiavano i due capi di incolpazione e cioè la data di conferimento dell'incarico e le date dei pagamenti. Le carenze espositive della sentenza impugnata precluderebbero la intelligibilità della decisione e la comprensibilità delle ragioni poste a suo fondamento: in particolar modo, la mancanza di precisione nelle date impedirebbe di comprendere il ragionamento operato dal CNF per escludere che sia maturata la prescrizione degli addebiti.
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