Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/2005, n. 14254

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Il Fondo di previdenza per il personale di volo istituito presso l'INPS con la legge 13 luglio 1965, n. 859, modificata dalla legge 31 ottobre 1988, n. 480, e quindi integrata dal d.lgs. 24 aprile 1997, n. 164, è, ai sensi dell'art. 12 della legge istitutiva, "sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti", al cui regime non sono assoggettati, in base al disposto dell'art. 38 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, "gli operai, agenti ed impiegati delle Amministrazioni statali ... delle Province, dei Comuni ... purché ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza e di previdenza", configurandosi così l'esistenza di un rapporto di lavoro pubblico alle dipendenze (dello Stato e) degli enti locali come condizione esonerativa della soggezione all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS. Poiché le leggi di previdenza di categoria, come la legge istitutiva del "Fondo volo" - alle quali corrisponde in generale un più vantaggioso sistema di tutela e di prestazioni -, costituendo deroga alle leggi sulla previdenza generale, e comportando regole contributive conseguenziali, non sono suscettibili di interpretazione analogica, non è sufficiente l'esposizione al medesimo rischio per attrarre altri soggetti non contemplati (e soggetti ad apposita disciplina previdenziale) nello stesso fondo categoriale. L'assoggettamento di dipendenti della Provincia autonoma di Trento (nella specie, con mansioni di pilota di elicottero presso il servizio antincendi e protezione civile) al regime previdenziale assicurato dall'INPDAP esclude pertanto, alla luce del detto art. 38, n. 2, del r.d.l. n. 1827 del 1935, l'operatività del regime sostitutivo previsto dalla legge n. 859 del 1965 e successive modifiche. Né un siffatto assetto normativo è in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., attesa la legittimità - costantemente riconosciuta dal Giudice delle leggi - del pluralismo dei diversi regimi previdenziali, non essendo comparabili i trattamenti pensionistici delle varie categorie professionali, e in particolare quelli spettanti ai dipendenti privati, rispetto al regime previsto per i dipendenti di enti pubblici.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/2005, n. 14254
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14254
Data del deposito : 7 luglio 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente di sezione -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS RP, LE CO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PISISTRATO 11, presso lo studio dell'avvocato ROMOLI GIANNI, che li rappresenta difende unitamente all'avvocato FRANCESCO ROMANO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELIA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati CANTARINI LUIGI, FABIO PONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 9/01 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 17/01/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/05/05 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;

udito l'Avvocato Francesco ROMANO, Antonino SGROI, per delega dell'avvocato Fabrizio CORRERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PA AS e CO AB, dipendenti della Provincia Autonoma di Trento con mansioni di pilota di elicottero presso il servizio antincendi e protezione civile della Provincia, hanno chiesto il riconoscimento del loro diritto alla iscrizione al Fondo speciale di previdenza del personale di volo, gestito dall'INPS. La Corte di Appello di Trento, riformando la decisione di primo grado, con la sentenza oggi denunciata ha rigettato le domande degli attori sulla base dei seguenti rilievi:
- gli appellati, in quanto dipendenti di enti locali, godevano del trattamento previdenziale assicurato dall'PD, e per loro era esclusa l'operatività dell'assicurazione obbligatoria generale;

- il Fondo speciale volo costituisce una gestione autonoma dell'INPS ed è sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria;

- l'obbligo di iscrizione al Fondo speciale è previsto per i dipendenti di aziende di navigazione aerea o di costruzioni aeronautiche e di quelle esercenti i servizi di trasporto non di linea (D.M. 18.6.1981 mod. DM 30.7.1984);

- la licenza rilasciata alla Provincia autonoma di Trento riguardava non un servizio di trasporto ma servizi di lavoro aereo per lo svolgimento di compiti istituzionali.
Avverso questa sentenza AS e AB hanno proposto ricorso per Cassazione affidato ad unico motivo ed illustrato da memoria. L'INPS resiste con controricorso.
La causa è stata assegnata a queste Sezioni Unite per l'esame della questione oggetto della controversia, ritenuta di particolare importanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo si denuncia la violazione delle leggi nn. 895/65 e 480/1988, degli artt. 788 e 900 del Codice della navigazione e del d.lgs. 24 aprile 1997 n. 164. Viene censurata l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui per gli attuali ricorrenti, i quali godono del trattamento previdenziale PD (ex C.P.D.E.L.) come dipendenti di ente locale, è esclusa l'operatività dell'assicurazione generale obbligatoria. Ad avviso della parte, il

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi