Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 19/07/2018, n. 19273
Ordinanza
19 luglio 2018
Ordinanza
19 luglio 2018
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Massime • 1
In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa. (Nella specie, S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti).
Sul provvedimento
Testo completo
19273/ 18
19 LUG. 2018 AULA 'B'
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Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 28467/2013
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Cron.19273
- Presidente Dott. ENRICA D'ANTONIO
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Consigliere -Rep. Dott. ROSSANA MANCINO
Ud. 15/03/2018 Rel. Consigliere Dott. CARLA PONTERIO
CC
Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE
Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 28467-2013 proposto da:
elettivamente SOLITO FRANCO C.F. [...],
domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,
presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA
MANZI, PAOLA ZIVIANI giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2018
80078750587, in persona del suo SOCIALE C. F. 1141
Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S. P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CESARE BECCARIA 29 presso l'Avvocatura Centrale
dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,
LELIO MARITATO giusta delega in atti;
controricorrente
nonchè contro
UI OS ;
intimata
avverso la sentenza n. 252/2013 della CORTE D'APPELLO
di VENEZIA, depositata il 10/08/2013 R.G.N. 715/2011. R.G. n. 28467/2013
Rilevato:
1. che con sentenza n. 252 depositata il 10.8.2013, la Corte d'appello di
IA ha respinto le impugnazioni proposte avverso le sentenze di primo grado, emesse in procedimenti poi riuniti, di rigetto delle opposizioni ai ruoli e alle cartelle di pagamento relativi a crediti contributivi vantati dall'Istituto per
l'iscrizione del sig. LI, quale socio di s.r.l., alla Gestione commercianti;
2. che la Corte territoriale ha dato atto dell'intervento normativo in corso di
causa, di cui all'art. 12, comma 1, D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del
2010, successivamente qualificato con sentenza della Corte Cost. n. 15 del 2012 come di interpretazione autentica, nel senso della possibile coesistenza di una
duplice iscrizione in Gestioni diverse, separata e commercianti;
3. che ha confermato, in fatto, la ricostruzione del primo giudice quanto allo svolgimento da parte dell'appellante, socio della s.r.l., di attività lavorativa
commerciale abituale e continuativa all'interno della società;
3. che ha ritenuto inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., la censura mossa dall'appellante, sul criterio di calcolo dei contributi pretesi dall'Inps, in quanto proposta per la prima volta in appello e la stessa, comunque, infondata per essere stati richiesti i contributi in misura fissa e non quale percentuale in base al reddito;
4. che avverso tale sentenza il sig. LI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, l'Inps, anche quale procuratore speciale della SCCI s.p.a.;
che LI NO SP è rimasta
intimata;
Considerato:
5. che col primo motivo di ricorso, il sig. LI ha dedotto errata interpretazione delle circolari Inps n. 25 del 1997 e n. 32 del 1999;
violazione della legge n. 426 del 1971 e del TUIR;
errata motivazione;
6. che, in particolare, ha censurato la pretesa dell'Inps di equiparare alcuni soci di s.r.l. esercenti attività di commercio alle società di persone;
7. che ha precisato come i redditi di impresa delle società di capitali siano unicamente redditi di capitale, cioè profitti prodotti con l'uso del capitale sociale
1 R.G. n. 28467/2013
che non danno titolo né obbligo di iscrizione previdenziale, ai sensi degli artt. 6, comma 1, lett. b), 44, comma 1, lett. e) e 73, comma 1, lett. b) TUIR;
8. che col secondo motivo di ricorso il sig. LI ha dedotto errata interpretazione dell'art. 342 c.p.c., avendo la Corte territoriale ritenuto escluse in
appello le nuove argomentazioni difensive;
9. che il primo motivo è infondato atteso che la Corte territoriale si è