Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/12/2022, n. 37255

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/12/2022, n. 37255
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37255
Data del deposito : 20 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27218/2012R.G. proposto da P s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Dei Monti Parioli n. 48, presso lo studio dell’avv. G M, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
–ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
–resistente – e

contro

Agenzia delle entrate – Direzione provinciale II di Roma , in persona del Direttore pro tempore, ed Agenzia delle entrate – Ufficio territoriale di Roma 6, in persona del Direttore pro tempore –intimati – Oggetto: Tributi -IVA- Sanzioni - Prestazione di servizi - Regolarizzazione fattura da parte del committente-Limiti .Cons. est. G.M N avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 238/02/11, depositata il 6ottobre 201 1 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 febbraio 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere G M N. Vista la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. M V , che ha concluso per l’accoglimento del quartomotivo di ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 238/02 /1 1 del 06 / 10 /201 1 , la Commissione tributaria regionale del Lazio ( di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da P s.p.a.(di seguito P) avverso la sentenza n. 377/25/09 della Commissione tributaria provincialedi Roma(di seguito CTP), che avevaa sua volta rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso alcuni atti di contestazione sanzioni in materia di IVA e relativi agli anni 2000-2003. 1.1. C ome si evince dalla sentenza della CTR , gli atti di contestazione erano stati emessi in ragione della omessa regolarizzazione, da parte di P, delle fatture emesse dalla controllante Sanigest s.r.l. (di seguito Sanigest) e concernenti opere di ristrutturazione edilizia di immobili ritenute non finalizzate ad agevolare e integrare l’attività istituzionale sanitaria della società e, quindi, normalmente assoggettate ad IVA (imposta in ipotesi non applicata).

1.2. Su queste premesse, la CTR, ogni altra questione disattesa, motivava il rigettodell’appello di P osservando che: a) «i servizi prestati dalla controllante Sanigest S.r.l. oggetto della fatturazione non identificano prestazioni di servizio nell’ambito dei servizi ausiliari, atteso che l’attività dell’appellante PS.p.A. è svolta nel settore Cons. est. G.M N sanitario ospedaliero, per cui i servizi stessi – concernenti lavori di manutenzione effettuati sugli edifici utilizzati per lo svolgimento dell’attività –in modo evidente non integrano con carattere ausiliario le operazioni caratteristiche proprie della società ricorrente», in quanto non si trattava di quei «servizi tipici prestati dalle singole società del gruppo, i cui costi sono sostenuti perché ritenuti necessari assicurare un livello di operatività dell’attività adeguato alla complessità delle prestazioni (nella fattispecie, sanitarie e ospedaliere) offerte e rese»;
b) doveva ritenersi che P, «quale committente di un servizio non ausiliario, non avendo regolarizzato le fatture in parola con la prestazione di un documento integrativo contenente tutte le indicazioni prescritte dall’art. 21 e con il versamento dell’imposta dovuta, ha violato la disposizione dell’art. 6, comma 8, lett. b) del D.Lgs. 471/1997».

2. P impugnava la sentenza della CT R con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

3. L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussionee ha depositato memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.
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