Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2021, n. 20860
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di D'EL ED, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 17/05/2019 dalla Corte di Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore che, riportandosi alla requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avv. Christian Spinelli il quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. I difensori di ED D'EL, avv.ti Alessio Carlucci e Christian Spinelli, con separati atti, ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, del 17 maggio 2019 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, ha ridotto la pena principale e quella accessoria, confermando la condanna dell'imputato in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 216,, comma 1, n. 1 e 2, e 223, comma 1, aggravato ai sensi dell'art. 219, commi 1 e 2, I. fall. La contestazione a carico di ED D'EL, amministratore della D&D Impianti s.r.l. dichiarata fallita il 12 marzo 2014, ha riguardato sia la condotta di distrazione ed occultamento di beni della società, rappresentati da immobilizzazioni materiali e finanziarie, crediti e somme di denaro, sia la condotta di sottrazione dei libri e delle altre scritture contabili, realizzata con modalità tali da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto;
condotte aggravate dalla cd. continuazione fallimentare e dal danno patrimoniale di rilevante gravità.
2. L'avv. Alessio Carlucci articola le proprie censure in due motivi.
2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per errata applicazione della norma penale e difetto di motivazione della sentenza impugnata sia in ordine alla condotta distrattiva che in ordine all'elemento psicologico del reato, lamenta, quanto al profilo oggettivo del reato, che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare, in primo luogo, come alternativa alla ritenuta ricostruzione della vicenda, l'ipotesi che il depauperamento dell'azienda fosse, in realtà, ricollegabile alla mancanza di commesse e alla necessità, in attesa di nuove forniture, di far fronte ai costi di gestione finalizzati alla salvezza dell'impresa e, in secondo luogo, la circostanza che gli oneri di ammortamento relativi al periodo dal 2010 al 2014, epoca del fallimento, fossero azzerati. La imprecisa rappresentazione della vicenda fallimentare offerta dada curatela avrebbe indotto la pubblica accusa a non procedere alla nomina di un proprio consulente e i giudici di merito a non dare una risposta alle lacune ed incongruenze presenti nella ricostruzione della vicenda, pur evidenziate dal consulente di parte difensiva. Quanto all'elemento psicologico del reato, si legge nel ricorso che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare l'assenza del dolo di distrazione e di pregiudizio alle ragioni dei creditori, desumibile, invece, sia dalle dichiarazioni rese dai testi in merito ai prestiti elargiti a ED D'EL al fine di consentire il salvataggio dell'impresa a fronte delle difficoltà in cui la stessa versava, sia dalla richiesta di finanziamento inoltrata agli istituti di credito, volta ad immettere liquidità nelle casse, a garanzia del quale il ricorrente aveva impegnato un immobile di sua proprietà.Lamenta, infine, il ricorrente la circostanza che i giudici di appello hanno attribuito carattere strumentale al riferimento agli eventi atmosferici che avevano riguardato il territorio urbano di Taranto, riportati, invero, al solo scopo di evidenziare i danni alla documentazione dell'impresa causati dalla pioggia.
2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 506, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge in relazione all'art. 219 I. fall., lamenta che la Corte territoriale ha omesso di pronunciare in ordine alla ric:hiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, I. fall., articolata con specifico motivo di appello.
3. Il difensore avv. Christian Spinelli ha articolato le censure in due motivi.
3.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza del principio di presunzione di innocenza di cui all'art. 27 Cost. e del correlativo principio di onere della prova a carico dell'accusa, lamenta, da un lato, che la Corte territoriale, trasformando una mera deduzione non dimostrata -la distrazione dei crediti- in un dato certo ed incontrovertibile, ha posto a carico del ricorrente la prova dimostrativa dell'effettivo utilizzo del denaro per finalità societarie e, dall'altro, che il curatore fallimentare, pur non avendo la disponibilità della documentazione contabile, ben avrebbe potuto operare una corretta ricostruzione della vicenda attraverso la documentazione bancaria.
3.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b),