Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/10/2020, n. 24106

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/10/2020, n. 24106
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24106
Data del deposito : 30 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33007-2019 proposto da: O P, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASILINA

3U, presso lo studio dell'avvocato D G, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LEONARDO GREPPI

77, presso lo studio dell'avvocato A R B, rappresentata e difesa dall'avvocato P R;
- controrkorrente - avverso la sentenza n. 2091/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 29/03/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2020 dal Consigliere I T;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale L C, il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO

1. P O ricorre nei confronti dell'Azienda sanitaria locale Teramo (

AUSL

Teramo 4) per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato, III Sezione, n. 2091 del 2019. 2. Premette la ricorrente che la AUSL di Teramo aveva indetto un concorso per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto (poi divenuti tre) di dirigente amministrativo, da assegnare alla posizione di staff di Direzione generale per le attività di supporto amministrativo legale. Essa ricorrente, funzionario esperto avvocato della Regione Abbruzzo dal 1996, presentava istanza per partecipare al concorso, ma veniva esclusa avendo la AUSL ravvisato la non attinenza del suo profilo professionale con la professionalità richiesta dal bando. Tale provvedimento di esclusione veniva impugnato, conseguendo la ricorrente l'ammissione a partecipare al concorso a seguito della sentenza n. 5516 del 2016 del Consiglio di Stato. La O impugnava, dinanzi al giudice amministrativo, anche la successiva esclusione dall'esame orale (ric. n. 475 del 2016). Il TAR Abruzzo, con la sentenza n. 566 del 2017, accoglieva in parte la domanda. Ric. 2019 n. 33007 sez. SU - ud. 13-10-2020 -2- Con il suddetto ricorso la O chiedeva la rinnovazione dell'intera procedura di valutazione delle prove concorsuali, deducendo plurime ragioni di illegittimità.

3. La sentenza del TAR Abruzzo veniva appellata dalla odierna ricorrente al Consiglio di Stato, prospettando che vi era stata indebita omissione del dovuto controllo intrinseco di legittimità e indebita omissione del dovuto controllo estrinseco di legittimità dell'atto da parte del TAR.

4. Il giudizio di appello veniva definito con la sentenza n. 2091 del 2019 che accoglieva gli appelli incidentali, e dichiarava in parte improcedibile, in parte inammissibile l'appello principale della O, come da motivazione. Contro la sentenza del Consiglio di Stato ricorre la O, deducendo un articolato motivo di ricorso inerente la giurisdizione.

5. Si è costituita con controricorso l'

AUSL

Teramo 4. 6. Il Procuratore generale ha depositato memoria con la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

7. Sia la O che la

AUSL

4 hanno depositato memoria in prossimità della camera di consiglio.

CONSIDERATO

1. Occorre premettere che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2091 del 2019, oggetto del presente ricorso, in relazione alla questione posta con gli appelli incidentali della

AUSL

4 e altri ( che venivano accolti), relativa alla determinazione dei criteri nell'ambito dei concorsi pubblici, ha affermato che l'attività di predeterminazione dei criteri di valutazione è espressione dell'ampia discrezionalità amministrativa di cui sono fornite le Commissioni esaminatrici per lo svolgimento della propria funzione, con la conseguenza che le relative scelte non sono assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non Ric. 2019 n. 33007 sez. SU - ud. 13-10-2020 -3- siano ictu ()culi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Costituiscono, quindi, espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto il momento a monte, dell'individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto quello, a valle, delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice. Da ciò discende che, sia i criteri di giudizio, che le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l'esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più vizi sintomatici dell'eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà e travisamento dei fatti, per essere stato il potere scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione. Consolidato è, altresì, l'orientamento giurisprudenziale per cui il voto numerico esprime il giudizio tecnico discrezionale della commissione, contenendo in sé stessa la motivazione, senza bisogno di spiegazioni e chiarimenti. Ha proseguito il Consiglio di Stato che, nel caso in esame, la Commissione aveva proceduto a determinare i criteri di valutazione delle prove scritte, individuando i criteri e modalità di valutazione delle prove. L'adozione del range di valutazione non poteva ritenersi manifestamente illogica o irragionevole, atteso che si era fatto riferimento alla graduazione del giudizio in funzione del livello di approfondimento delle conoscenze relative alla traccia.
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