Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/10/2007, n. 20789
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Nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di una azienda sanitaria locale, compete al lavoratore il diritto al compenso del lavoro straordinario espletato, per come disciplinato del c.c.n.l. di categoria, solo in presenza di preventiva autorizzazione del dirigente responsabile all'espletamento dello straordinario, restando escluso che possa qualificarsi quale autorizzazione in sanatoria la certificazione da parte della amministrazione circa lo straordinario già espletato dal dipendente.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI NI FR, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avv.to MESSINA ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AUSL/2 CALTANISSETTA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 189/03 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, depositata il 19/12/03 - R.G.N. 359/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/07 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Caltanissetta Di NI NC esponeva di essere stato assunto in data 16.4.1974 presso l'Ospedale M. Raimondi di San Cataldo con la qualifica di disinfettore di 3 livello e di avere svolto prima saltuariamente, e poi stabilmente dal 15.7.1995 al 3.3.2000, mansioni di conduttore di ambulanze in base a disposizione del Direttore di presidio, eseguendo numerose ore di lavoro straordinario. Sulla base di tali circostanze chiedeva, nei confronti dell'Azienda unità sanitaria locale (AUSL) n. 2 di Caltanissetta, l'accertamento del diritto all'inquadramento nella categoria "B super" del Comparto Sanità nonché la condanna della controparte al pagamento delle differenze retributive dovute, anche per lavoro straordinario svolto, per il periodo suddetto. Il Giudice del lavoro di Caltanissetta dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice adito per le pretese economiche avanzate dal ricorrente per il periodo antecedente al 30.6.1998;
rigettava la domanda di inquadramento nella categoria superiore;
rigettava la domanda relativa alle differenze retributive per le mansioni superiori per il periodo dal 30.6.1998 al 21.11.1998;
dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta delle differenze retributive per le mansioni superiori svolte dal 22.11.1998 al 3.3.2000 per intervenuto pagamento da parte dell'Azienda;
rigettava la domanda per il lavoro