Cass. civ., sez. II, ordinanza 29/03/2018, n. 7864

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In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare decorre, per i creditori ammessi al passivo, dal decreto di ammissione, in via tempestiva o tardiva (artt. 97, 101 e 99 l. fall.), poiché solo da questo momento i medesimi creditori subiscono gli effetti della irragionevole durata dell'esecuzione fallimentare nella quale si sono insinuati, rimanendo, per gli stessi, irrilevante la durata pregressa della procedura, alla quale sono rimasti, fino a quel momento, estranei, salvo che per gli accantonamenti nei riparti parziali, a norma dell'art. 113 l. fall., i quali, tuttavia, richiedono o una misura cautelare in sede di opposizione ovvero l'accoglimento dell'opposizione con decreto non ancora definitivo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 29/03/2018, n. 7864
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7864
Data del deposito : 29 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

07864-18 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: EQUA Dott. S PTITTI Presidente - RIPARAZIONE Dott. S GAN - Consigliere - Ud. 29/01/2018 - Dott. E PI - Consigliere - CC R.G.N. 3848/2017 Dott. A SPA - Consigliere - Can.7864 Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO Rel. Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3848-2017 proposto da: MARIOTTI CLAUDIO, ORECCHINI FRANCO, SEGANTINI MAURO, BELLAVEGLIA NELLO, CERCHIARI ANTONELLO, MARIOTTI GUGLIELMO, SACCUCCI GIULIETTO, BAFFETTI DOMENICO, FIRLONI FRANCO, QUINTILI CARLO, MAGRINI ALBANO, BALDONI ANGELO, CAGNONI ALVARO, CAVALLUCCI RENATO, GUARDABASSI GIANCARLO, FALCHI ANNA MARIA, STRAVENTA ENRICO, ANGELI LUANA, nella qualità di erede di Bti Maurizio, NICOLETTI CLAUDIO, ORDINI ALDO, GIUDIZIO GIANNI, BICCINI FRANCO, CORSI MAURO, FORTEZZA FABRIZIO, LA FORTEZZA PASQUA, nella qualità di erede di C S, COVARELLI SABRINA, nella qualità di erede di S A, MAZZONI GIOVANNI, FONTACCI SAURO, CERZA ANGELA, nella qualità di erede di B F, TICCHIONI PAOLA, nella qualità di erede di D Franco, DOGANA SEGANTINI SILVIO, VECCHINIFRANCESCO, 323/18 1 OR 2 CORRADO, FEGATELLI FRANCO, MAGARA ANTONIO, PEPINI WALTER, COLLOLINI MARIO, LEPRI ASTELVIO, FONTANI MARCELLO, PETTURITI CESARE, SCORCINI ALBERTO, LUCHINI SILVANO, SABINI FERNANDO, BATOCCHIONI ADOLFO, ORAZI SAURO, CINCINI ANTONELLO, RAGNINI FABRIZIO, MAGARA MARIO, LUCHINI RINO e ROSSI RINALDO, rappresentati e difesi dall'Avvocato MARTA BOCCI ed elettivamente domiciliati a Roma, via Pasteur 49, presso lo studio dell'Avvocato GIORGIA FALZONE, per procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici, siti a Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia per legge

- controricorrente -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO DI FIRENZE depositato il 29/7/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/1/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO FATTI DI CAUSA M C, O F, S M, B N, C A, M G, S G, Bti Domenico, F F, Quintili Carlo, M A, B A, C A, C R, G G, F A M, S E, A L, nella qualità di erede di Bti Maurizio, N C, O A, G G, Biccini Franco, C M, F F, L F P, nella qualità di erede di C S, C S, nella qualità di erede di S A, M G, Ric. 2017 n. 3848 Sez. 2 CC 29 gennaio 2018 3 F S, C A, nella qualità di erede di Ballerini Francesco, T P, nella qualità di erede di D Franco, D Francesco, S S, V C, F F, M A, P W, C M, L A, F M, P C, Scorcini Alberto, L S, S F, B A, O S, C A, R F, M M, L R e R R, con ricorsi depositati il 17/9/2015, hanno proposto, nella qualità di dipendenti della società fallita e creditori ammessi al passivo, domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge n. 89 del 2001, l'equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole della procedura fallimentare aperta con sentenza del tribunale di Perugia, in data 22/1/1993, nei confronti della SAI Ambrosini Società Aereonautica s.p.a., e chiusa, a seguito di ripartizione dell'attivo liquidato, con soddisfazione dei ricorrenti nella misura complessiva del 94,6% circa, con decreto del 18/3/2015. La corte d'appello di Firenze, con decreto del 26/11/2015, ha respinto la richiesta sul rilievo che, dopo i riparti tempestivamente eseguiti, residuavano somme irrisorie a credito dei lavoratori, mentre il protrarsi della procedura non aveva provocato agli stessi alcuna sofferenza apprezzabile. Con ricorso del 12/12/2015, i ricorrenti hanno proposto opposizione deducendo che: a) l'irragionevole durata della procedura fallimentare, aperta nel 1993 e chiusa nel 2015, dopo ventidue anni, aveva determinato conseguenze pregiudizievoli per i ricorrenti ed, in particolare, uno stato di incertezza protratto in modo intollerabile sulla sorte finale dei loro crediti nonché di sofferenza morale, stress emotivi e stato d'ansia;
b) essendo pacifica l'eccessiva durata della procedura, la prova del danno morale è in re ipsa, ovvero lo stress va Ric. 2017 n. 3848 Sez. 2 CC 29 gennaio 2018 D 4 presunto secondo l'id quod plerumque accidit;
c) non è tollerabile l'inerzia nello svolgimento delle attività liquidatorie concorsuali, con ben diciassette anni di assoluta e totale inerzia degli organi della procedura concorsuale, mentre, per i dipendenti, proprio il protrarsi della procedura alimentava la speranza concreta di vedere soddisfatti i loro crediti di lavoro;
d) l'esiguità delle somme spettanti non può determinare l'esclusione del diritto all'indennizzo ma semmai incidere sull'ammontare dell'indennizzo da liquidare, poiché il mancato pagamento alimentava il mantenimento del patema d'animo connesso alla pendenza della procedura. La corte d'appello di Firenze, con decreto depositato il 29/7/2016, ha rigettato l'opposizione. La corte, in particolare, dopo aver premesso che, in caso di insinuazione al passivo, il dies a quo in relazione al quale la durata del procedimento fallimentare deve essere valutata, deve essere riferito alla domanda di ammissione al passivo, e che, simmetricamente, ai fini del dies ad quem, non rileva la chiusura della procedura, ma la distribuzione finale del ricavato, ha rilevato che, nel caso di specie, "la sollecitudine della procedura concorsuale, peraltro di notevolissimo impegno e complessità, è stata esemplare: ad otto mesi dalla dichiarazione di fallimento (nonostante il periodo feriale

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