Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/2021, n. 13773
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C U nato a SENORBI il 21/05/1944 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
sentite le conclusioni del PG
MARIO MARIA STEFANO PINELLI
Il PG conclude chiedendo, per la fase rescindente, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e, per la fase rescissoria, chiede l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di Appello. E' presente l'avvocato L G del foro di CAGLIARI in difesa di: P C che conclude come da conclusioni che deposita unitamente alla nota spese. E presente l'avvocato M R del foro di CAGLIARI in difesa di: C U che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore e procuratore speciale di C U propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Quinta Sezione penale di questa Corte n. 25214/2020, emessa il 10/7/2020, che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso quella della Corte di appello di Cagliari, a sua volta confermativa della sentenza del Tribunale di Cagliari di condanna per il reato di cui agli artt. 216, 223 e 237 legge fallimentare. C è stato condannato unitamente a P P A e a P I (non ricorrente) con riferimento alla dichiarazione di insolvenza della Cooperativa Nucleo Urbano a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, effettuata dal Tribunale di Cagliari con sentenza del 3/7/2007. P e I erano rispettivamente Presidente e Direttore Generale della cooperativa, che aveva ad oggetto la costruzione di case popolari ed economiche da assegnare in proprietà ai soci. C, al contrario, era indicato come parte contrattuale nonché socio in affari con i coimputati in altre società;
secondo l'imputazione, era stata effettuata una distrazione della somma di lire 701.575.000, avendo continuato gli imputati ad effettuare pagamenti nei confronti di C ed imputandoli di fatto ad altri debiti che P, Porcu e I avevano nei suoi confronti (Cori. S.r.l.), facendo apparire ancora valevole e produttivo di effetti la scrittura privata dell'8/10/1998 tra Nucleo Urbano e C relativa alla compravendita dei diritti sull'area edificabile denominata "ex Arena Giardino", di proprietà degli eredi M, acquisiti in precedenza con un contratto preliminare del 18/10/1997, pur essendo consapevoli che, al 30/6/1999, non si erano verificate le condizioni sospensive dedotte dalle parti per la validità e l'efficacia del contratto, traendo in errore i soci della cooperativa. Le perdite per l'operazione immobiliare relativa all'ex Arena Giardino (che non era l'unica area cui la Cooperativa intendeva costruire le abitazioni) derivavano dalla differenza tra la somma versata (lire 1.024.575.000) e le somme versate dai soci (lire 368.000.000). C, unitamente ad altri soggetti, aveva stipulato il 18/10/1997 un contratto preliminare di compravendita immobiliare relativo a quell'area con i proprietari eredi M, contratto condizionato ad alcuni eventi. Decorso il termine, era stato riconosciuto ai promittenti acquirenti un diritto di prelazione da esercitarsi entro il 31/12/2000 nel caso di offerte di acquisto da parte di terzi. C si era riservata la facoltà di nominare altra persona come contraente. Tra C e la Cooperativa Nucleo Urbano era stata stipulata una scrittura privata 1'8/10/1998 con cui si cedevano i diritti derivanti dal preliminare concluso con gli eredi M. Venivano richiamate le condizioni previste nel preliminare, che avrebbero dovuto verificarsi entro il 30/6/1999, decorso il quale il contratto si sarebbe risolto, con restituzione alla cooperativa delle somme versate. Era inutilmente decorso il termine e gli eredi M avevano comunicato la risoluzione del contratto così come la Cooperativa aveva chiesto la restituzione delle somme fino a quel momento versate. L'analisi della contabilità aveva dimostrato che i pagamenti a C successivi al 30/6/1999 (quindi alla data in cui il contrato preliminare doveva considerarsi risolto) ammontavano ad oltre lire 411.000.000: la responsabilità per la bancarotta per distrazione veniva fatta discendere dalla considerazione che nessun pagamento avrebbe dovuto essere effettuato dopo il 30/6/1999 e che le somme precedentemente pagate avrebbero dovuto essere restituite a C che, invece, le aveva trattenute.
2. Nel corso del giudizio di appello, difensore e Procuratore generale avevano raggiunto un accordo per il concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ma l'adesione del Procuratore al concordato non era mai stata verbalizzata in udienza. La Corte aveva confermato la sentenza di condanna, riducendo soltanto la pena accessoria. Il difensore del ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione deducendo numerosi motivi processuali, ma la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso con una sentenza costellata di errori di fatto derivanti da clamorose disattenzioni e/o difetti di percezione o sviste clamorose.
3. Il ricorrente articola i motivi del ricorso straordinario corrispondenti a quelli già esplicitati nel ricorso per cassazione. In un primo motivo si deduce violazione degli artt. 589, comma 3, 599 bis comma 3 e 602, comma 1 bis cod. proc. pen. Il ricorrente aveva evidenziato che il Procuratore generale non aveva assunto conclusioni di nessun genere nei confronti dell'imputato, circostanza da cui veniva fatta derivare la nullità della sentenza. La Corte aveva interpretato il motivo come se fosse diretto ad evidenziare il consenso del P.G. al concordato e a censurare la decisione della Corte territoriale di proseguire nel dibattimento e aveva argomentato su tale inesistente motivo, senza provvedere sulla eccepita nullità della sentenza di appello. In un secondo motivo si deduce violazione degli artt. 523, comma 1, 598 e 602 cod. proc. pen. Il motivo approfondisce l'eccezione di nullità della sentenza per le mancate conclusioni del Procuratore generale che, di fatto, non aveva partecipato al dibattimento. In un terzo motivo si richiama la denuncia di vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e di violazione dell'art. 216 legge
sentite le conclusioni del PG
MARIO MARIA STEFANO PINELLI
Il PG conclude chiedendo, per la fase rescindente, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e, per la fase rescissoria, chiede l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di Appello. E' presente l'avvocato L G del foro di CAGLIARI in difesa di: P C che conclude come da conclusioni che deposita unitamente alla nota spese. E presente l'avvocato M R del foro di CAGLIARI in difesa di: C U che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore e procuratore speciale di C U propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Quinta Sezione penale di questa Corte n. 25214/2020, emessa il 10/7/2020, che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso quella della Corte di appello di Cagliari, a sua volta confermativa della sentenza del Tribunale di Cagliari di condanna per il reato di cui agli artt. 216, 223 e 237 legge fallimentare. C è stato condannato unitamente a P P A e a P I (non ricorrente) con riferimento alla dichiarazione di insolvenza della Cooperativa Nucleo Urbano a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, effettuata dal Tribunale di Cagliari con sentenza del 3/7/2007. P e I erano rispettivamente Presidente e Direttore Generale della cooperativa, che aveva ad oggetto la costruzione di case popolari ed economiche da assegnare in proprietà ai soci. C, al contrario, era indicato come parte contrattuale nonché socio in affari con i coimputati in altre società;
secondo l'imputazione, era stata effettuata una distrazione della somma di lire 701.575.000, avendo continuato gli imputati ad effettuare pagamenti nei confronti di C ed imputandoli di fatto ad altri debiti che P, Porcu e I avevano nei suoi confronti (Cori. S.r.l.), facendo apparire ancora valevole e produttivo di effetti la scrittura privata dell'8/10/1998 tra Nucleo Urbano e C relativa alla compravendita dei diritti sull'area edificabile denominata "ex Arena Giardino", di proprietà degli eredi M, acquisiti in precedenza con un contratto preliminare del 18/10/1997, pur essendo consapevoli che, al 30/6/1999, non si erano verificate le condizioni sospensive dedotte dalle parti per la validità e l'efficacia del contratto, traendo in errore i soci della cooperativa. Le perdite per l'operazione immobiliare relativa all'ex Arena Giardino (che non era l'unica area cui la Cooperativa intendeva costruire le abitazioni) derivavano dalla differenza tra la somma versata (lire 1.024.575.000) e le somme versate dai soci (lire 368.000.000). C, unitamente ad altri soggetti, aveva stipulato il 18/10/1997 un contratto preliminare di compravendita immobiliare relativo a quell'area con i proprietari eredi M, contratto condizionato ad alcuni eventi. Decorso il termine, era stato riconosciuto ai promittenti acquirenti un diritto di prelazione da esercitarsi entro il 31/12/2000 nel caso di offerte di acquisto da parte di terzi. C si era riservata la facoltà di nominare altra persona come contraente. Tra C e la Cooperativa Nucleo Urbano era stata stipulata una scrittura privata 1'8/10/1998 con cui si cedevano i diritti derivanti dal preliminare concluso con gli eredi M. Venivano richiamate le condizioni previste nel preliminare, che avrebbero dovuto verificarsi entro il 30/6/1999, decorso il quale il contratto si sarebbe risolto, con restituzione alla cooperativa delle somme versate. Era inutilmente decorso il termine e gli eredi M avevano comunicato la risoluzione del contratto così come la Cooperativa aveva chiesto la restituzione delle somme fino a quel momento versate. L'analisi della contabilità aveva dimostrato che i pagamenti a C successivi al 30/6/1999 (quindi alla data in cui il contrato preliminare doveva considerarsi risolto) ammontavano ad oltre lire 411.000.000: la responsabilità per la bancarotta per distrazione veniva fatta discendere dalla considerazione che nessun pagamento avrebbe dovuto essere effettuato dopo il 30/6/1999 e che le somme precedentemente pagate avrebbero dovuto essere restituite a C che, invece, le aveva trattenute.
2. Nel corso del giudizio di appello, difensore e Procuratore generale avevano raggiunto un accordo per il concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ma l'adesione del Procuratore al concordato non era mai stata verbalizzata in udienza. La Corte aveva confermato la sentenza di condanna, riducendo soltanto la pena accessoria. Il difensore del ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione deducendo numerosi motivi processuali, ma la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso con una sentenza costellata di errori di fatto derivanti da clamorose disattenzioni e/o difetti di percezione o sviste clamorose.
3. Il ricorrente articola i motivi del ricorso straordinario corrispondenti a quelli già esplicitati nel ricorso per cassazione. In un primo motivo si deduce violazione degli artt. 589, comma 3, 599 bis comma 3 e 602, comma 1 bis cod. proc. pen. Il ricorrente aveva evidenziato che il Procuratore generale non aveva assunto conclusioni di nessun genere nei confronti dell'imputato, circostanza da cui veniva fatta derivare la nullità della sentenza. La Corte aveva interpretato il motivo come se fosse diretto ad evidenziare il consenso del P.G. al concordato e a censurare la decisione della Corte territoriale di proseguire nel dibattimento e aveva argomentato su tale inesistente motivo, senza provvedere sulla eccepita nullità della sentenza di appello. In un secondo motivo si deduce violazione degli artt. 523, comma 1, 598 e 602 cod. proc. pen. Il motivo approfondisce l'eccezione di nullità della sentenza per le mancate conclusioni del Procuratore generale che, di fatto, non aveva partecipato al dibattimento. In un terzo motivo si richiama la denuncia di vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e di violazione dell'art. 216 legge
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