Cass. pen., sez. I, sentenza 29/02/2024, n. 18351

CASS
Sentenza
29 febbraio 2024
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Sentenza
29 febbraio 2024

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Ai fini della revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo alle medesime condotte, con l'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante. (Fattispecie relativa a revoca della detenzione domiciliare nei confronti di soggetto allontanatosi dalla propria abitazione, nella quale la Corte ha ritenuto irrilevante che il procedimento penale per evasione si fosse concluso con l'assoluzione per particolare tenuità del fatto).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/02/2024, n. 18351
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18351
Data del deposito : 29 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

1835 1-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Monica Boni - Presidente - Sent. n. sez. 701-2024 Domenico Fiordalisi -CC 29/02/2024 R.G.N. 43879/2023 Francesco Centofanti - Relatore - Giorgio Poscia Eva Toscani ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EC AN, nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/09/2023 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
p u RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma revocava la misura alternativa della detenzione domiciliare, già concessa ad AN EC, evaso dall'abitazione e postosi spericolatamente alla guida di un motoveicolo.

2. Ricorre EC per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nei due connessi motivi il ricorrente deduce violazione di legge, vizio di motivazione e mancata valutazione di prova decisiva. Egli rammenta che, nel processo a suo carico intentato

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