Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2023, n. 06395

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2023, n. 06395
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06395
Data del deposito : 15 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORGAN STAN nato il 02/07/1982 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CRTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE CSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A C, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATI-0 1. Il difensore di M S ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello dijorino del 26/11/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado 1g condanna del'imputato per il reato di riciclaggio, per avere ricevuto sul conto postale a lui intestato somme provento dei delitti di cui agli artt. 615 ter, 640, 617 quater cod.pen.. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce come erroneamente la Corte territoriale avesse ritenuto che l'affermazione della responsabilità per il delitto di riciclaggio non richiedesse l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, visto che non era stata raggiunta la minima prova in ordine all'esistenza dello stesso: la mera ricezione di bonifici non poteva giustificare, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo, l'elevazione di una imputazione di riciclaggio.

1.2 II difensore eccepisce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata riqualificazione giuridica del fatto in relazione al reato di cui all'art. 640 ter cod.pen.: poiché il reato di truffa si consuma solo nel momento in cui si verifica il depauperamento con altrui danno, nella specifica forma della frode informatica l'evento si può realizzare solo attraverso la messa a disposizione di un conto sul quale accreditare la soma di denaro e la successiva monetizzazione attraverso il prelievo, che altro non è che un mezzo di realizzazione dell'illecito profitto.
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