Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/02/2023, n. 04419

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/02/2023, n. 04419
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04419
Data del deposito : 13 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

e - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1273-2022 proposto da: IMM.GEN. 84 S.R.L., TRAVERTINO CONVERSI S.R.L., DITTA F.LLI POGGI S.R.L., SOCIETA' DEL TRAVERTINO ROMANO S.P.A., D.S. TRAVERTINI S.R.L., PASCUCCI MICHELE, LI.FI. S.R.L., VALLE PILELLA S.R.L., SOCIETA' COOPERATIVA QUERCIOLAIE RINASCENTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GIULIO CACCINI

1, presso lo studio dell'avvocato

ANDREA

Ric. 2022 n. 01273 sez. SU -ud. 12-07-2022 - 2 - GUARINO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato C M;
-ricorrenti -

contro

CITTA' D G MECELIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA

691, presso lo studio dell'avvocato G T, che la rappresenta e difende;
TRE ESSE ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE FLAMINIO

76, presso lo studio dell'avvocato P P, che la rappresenta e difende;
-controricorrenti - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 77752/2018 del TRIBUNALE di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere L N;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale G L, il quale conclude per il dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda di annullamento dei contratti di concessione dei servizi pubblici di accertamento e riscossione dei tributi comunali stipulati all'esito delle procedure di evidenza pubblica;
per i l dichiarare la giurisdizione del giudice tributario in relazione alla controversia relativa agli avvisi di accertamento e ingiunzioni di pagamento dei tributi comunali. Ric. 2022 n. 01273 sez. SU -ud. 12-07-2022 - 3 - Rilevato che: Con atto di citazione notificato il 26 novembre 2018 le società ricorrenti indicate in epigrafe ed il sig. Michele Pascucci, titolare di ditta individuale, convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d’impresa – il Comune di Guido nia Montecelio e la concessionaria per l’accertamento e la riscossione dei tributi di detto Comune Tre Esse Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, Tre Esse o concessionaria) per sentire: a) accertare “la nullità e/o inesistenza o l’inefficacia” di sette contratti, recanti i nn. 28676/2002;
29046/2002;
34257/2006;
55265/2010;
2307/2012;
2441/2015, 2466/2018 e relative proroghe ed integrazioni, con i quali erano stati di volta in volta affidati dall’ente locale alla concessionaria i compiti di accertamento eriscossione dell’ICI, TARSU, IMU, TASI e TARI;
nonché per: b) “accertare e dichiarare” che le imprese attrici non sono tenute al pagamento delle somme richieste mediante la notificazione, da parte dell’anzidetta concessionaria, di numerosi atti (per l’esattezza 105) tra avvisi di accertamento ed ingiunzioni fiscali emessi dalla concessionaria, riferiti a tributi locali del predetto ente impositore, che trovano il loro fondamento nei contratti oggetto della domanda principale avente ad oggetto l’accertamento della loro nullità. Il Comune Città di Guidonia Montecelio e la Tre Esse, nel costituirsi nel giudizio di merito eccepirono in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, sostenendo la sussistenza in materia della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (cod. proc. amm.), ovvero, in subordine, coinvolgendo la domanda, derivata, di annullamento di atti tributari, la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario. Negli atti successivi (memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., e comparsa conclusionale) le parti attrici ricorrenti replicavano all’avversa eccezione ed infine, con la memoria di replica, Ric. 2022 n. 01273 sez. SU -ud. 12-07-2022 - 4 - precisavano che, qualora le domande sopra indicate sub b ) fossero ritenute interpretabili nel senso che con esse si fosse richiesto al Tribunale di pronunciarsi sulla validità ed efficacia degli atti tributari, dette domande dovevano intendersi rinunciate. Prima che il giudice adito si pronunciasse, le ricorrenti hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41, primo comma, cod. proc. civ., chiedendo che queste Sezioni Unite dichiarassero l’appartenenza della giurisdizione all’Autorità giudiziaria ordinaria e, segnatamente, al Tribunale delle Imprese. Resistono con controricorso la Città di Guidonia Montecelio e la Tre Esse, eccependo in primis l’inammissibilità per carenza assoluta d’interesse dell’avverso ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e, comunque, la sua infondatezza in relazione alla richiesta di affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, insistendo nell’eccezione proposta quanto al doversi radicare la cognizione della controversia in capo al giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. o, in subordine, in capo al giudice tributario quanto alla domanda avente ad oggetto la dedotta illegittimità degli atti tributari. La società concessionaria ha altresì formulato domanda risarcitoria ex art. 96 cod. proc. civ., deducendo che nella fattispecie in esame le parti ricorrenti abbiano fatto un uso distorto dello strumento del regolamento preventivo di giurisdizione a fini meramente dilatori. Il Procuratore Generale ha reso le proprie conclusioni scritte ex art. 380 ter cod. proc. civ. come trascritte in epigrafe. In prossimità dell’odierna adunanza camerale le parti ricorrenti e la Tre Esse hanno depositato memoria. Ric. 2022 n. 01273 sez. SU -ud. 12-07-2022 - 5 - Considerato che:
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi