Cass. civ., sez. III, sentenza 21/04/2022, n. 12704

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 21/04/2022, n. 12704
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12704
Data del deposito : 21 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

____________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 22610 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da V P (C.F.: VCH PNT 74M05 Z129B) V M (C.F.: VCH MRN 79S58 Z129Q) V C (C.F.: VCH CRN 00R66 Z129A) rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al ricor- so, dall’avvocato P Z (C.F.: ZNG PLA 66A51 H501N) -ricorrenti- nei confronti di P F (C.F.: PVN FBA 60P03 G224S) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato A D (C.F.: DSD NNA 77C70 L736R) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Padova n. 1112/2019, pubblicata in data 18 giugno 2019 (e che si as- sume notificata in data 24 giugno 2019);
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza del 17 marzo 2022 dal consigliere A T;
Ric. n. 22610/2019 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 1 di 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22610/2019 Numero sezionale 453/2022 letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona Numero di raccolta generale 12704/2022Data pubblicazione 21/04/2022 del sostituto procuratore generale dott. Alberto Cardino, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso;
lette le memorie depositate dall’avvocato P Z, per i ricorrenti, e dall’avvocato Desiderio, per il controricorrente.

Fatti di causa

Fabio P ha agito in via esecutiva nei confronti di P, M e C V, nelle forme del pignoramento di cre- diti presso terzi. I Vechiu hanno proposto opposizione. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Padova. Ricorrono P, M e C V, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il P. È stata disposta la trattazione alla pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, com- ma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (converti- to con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176) e suc- cessive modificazioni. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art.378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Notifiche degli atti preparatori l’esecuzione: nullità della sentenza o del pro- cedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c.;
violazione degli artt. 143 e 140/160 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». I ricorrenti sostengono che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto infondato il profilo della loro opposizione con il quale era stata contestata la validità delle notificazioni del titolo esecutivo, dell’atto di precetto e dello stesso atto di pignora- mento. Il motivo è inammissibile. Ric. n. 22610/2019 – Sez. 3 – Ud. 17 marzo 2022 – Sentenza – Pagina 2 di 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22610/2019 1.1 Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito di ammissi- Numero sezionale 453/2022Numero di raccolta generale 12704/2022 bilità prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., giacché Data pubblicazione 21/04/2022 nel ricorso non è riprodotto, né direttamente né indirettamen- te, il contenuto degli atti di cui si assume l’omessa o erronea valutazione da parte del tribunale (segnatamente: le relazioni di notificazione del titolo esecutivo, dell’atto di precetto, non- ché dell’atto di pignoramento). Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurispru- denza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cassazio- ne, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. – di pro- durlo agli atti e di indicarne il contenuto;
il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione;
il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento;
la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 – 01;
Sez. U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01;
conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 – 01;
Sez. 3, Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01;
Sez. 3, Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01;
Sez. U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01;
Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 – 01;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011, Rv. 619544 – 01;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 124 del 04/01/2013, Rv. 624588 – 01;
Sez. 5, Sentenza n. 26174 del 12/12/2014, Rv. 633667 – 01;
Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 – 01;
Sez. 5, Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017, Rv. 644546 – 01, in cui si specifica espressamente
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi