Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2022, n. 43391

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2022, n. 43391
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43391
Data del deposito : 15 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: USBERTI RODINGO nato a BRESCIA il 01/12/1950 avverso la sentenza del 26/04/2021 del TRIBUNALE di FORLI' visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G R;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S P che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Forlì assolveva R U dal reato ascritto per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. e disponeva la confisca delle armi in sequestro. U è imputato della contravvenzione di cui all'art. 20, commi 1 e 2 legge 110 del 1975, in relazione all'art. 10 legge n. 85 del 1986 per avere conservato otto armi storiche all'interno della propria abitazione di Cesena, appese ad una parete di casa ed appoggiate ad una panca, accessibili anche alla coniuge convivente e ad ogni ospite dell'abitazione, in violazione delle prescrizioni dettate dal provvedimento amministrativo del 14 marzo 2018, che imponeva l'obbligo di riporle in un armadio metallico o in mobile dotato di vetrina antisfondamento e disponeva che le chiavi fossero detenute esclusivamente dal titolare della licenza. Il Tribunale, dato atto della violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, recepiva la tesi del consulente della difesa sul fatto che quelle oggetto dell'imputazione avevano natura di armi antiche, ritenendo, tuttavia, che alcune di esse fossero in grado di funzionare, e quindi di recare offesa all'uomo;
riteneva irrilevante la circostanza che, per poterle utilizzare, fosse necessario avere delle conoscenze tecniche particolari. Di conseguenza, secondo il Tribunale, trovavano applicazione gli artt. 20 e 20 bis legge n. 110 del 1975. Pur applicando la causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod. pen., il Giudice disponeva la confisca ai sensi dell'art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen.

2. Ricorre per cassazione il difensore di R U, segnalando alcune circostanze fattuali. L'imputato era titolare di licenza di collezione per armi antiche, artistiche e rare d'importanza storica e, in seguito, era stato autorizzato a detenere a scopo di collezione 13 armi antiche. Sia le armi comuni da sparo che quelle antiche e rare erano detenute all'interno dell'abitazione privata, protetta da porta blindata e da un duplice sistema di allarme;
le armi comuni da sparo erano, altresì, collocate in un armadio blindato. Non erano presenti munizioni per le armi antiche. In un primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 20, legge n. 110 del 1975 e del D.M. 14 aprile 1982, nonché vizio della motivazione con riferimento alla applicazione della legge n. 110 del 1975 alle armi classificate come "antiche". La nozione di "armi antiche" è fornita dall'art. 10, comma 7, legge n. 110 del 1975;
per espressa disposizione di tale norma, le armi antiche non devono essere conteggiate nel numero di armi detenibili per collezione e la loro disciplina è demandata al regolamento del 14/4/1982. Si tratta di disciplina separata, sottratta alla regolamentazione della legge n. 110 del 1975: non a caso, l'art. 20 legge n.110 del 1975 si applica alle armi di cui agli artt. 1 e 2 della legge, tra le quali non sono comprese le armi antiche. Il D.M. 14/4/1982 detta un'apposita disciplina per le armi antiche. In un secondo motivo il ricorrente, in via subordinata, deduce vizio della motivazione con riferimento all'asserita idoneità offensiva delle armi. Il Giudice non aveva valutato la consulenza tecnica della difesa, che aveva attestato l'impossibilità di funzionamento di tutte le armi oggetto dell'imputazione. La motivazione era assente con riferimento alla preferenza attribuita alle opposte conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero.
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