Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2023, n. 09000
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA CO nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 09/12/2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal sostituto Procuratore Generale GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria depositata dal difensore avv. ALESSANDRO MONTAGNOLI, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per la declaratoria di estinzione della pena accessoria.
RITENUTO IN FATTO
1.CO PA, riconosciuto colpevole dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di cui all'art. 216 legge fallimentare, contestato in concorso con gli amministratori di diritto succedutisi nel tempo, D'Errico e Malgodi, in relazione alla società "Azienda Italia s.r.l.", dichiarata fallita il 30 ottobre 2004, proponeva ricorso per cassazione, col ministero del proprio difensore, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia in data 23 aprile 2018 , che, in parziale riforma della citata pronuncia del Giudice per le indagini preliminari, aveva rideterminato la pena inflitta al predetto - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva - in quella di anni due di reclusione, confermando nel resto la decisione (compresa la durata delle pene accessorie originariamente determinate in anni dieci).
2. All'uopo deduceva l' inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché la mancata assunzione di una prova decisiva di cui i giudici dovevano tener conto. Con il secondo motivo di ricorso la difesa lamentava il vizio della motivazione, per contraddittorietà ed illogicità, della sentenza in relazione al giudizio di responsabilità espresso nei confronti del ricorrente, contestando in buona sostanza l'affermata amministrazione di fatto della società fallita da parte del PA che si era invece limitato a svolgere prestazione di consulenza, volta ad effettuare ricerche di mercato, legittimante la riscossione dei compensi che risultavano al medesimo corrisposti. Con successiva memoria il ricorrente deduceva, con apposito nuovo motivo, la prescrizione del reato, sul presupposto che l'intervenuta valutazione in termini di equivalenza delle concesse attenuanti generiche alla recidiva avrebbe comportato la irrilevanza di questa ultima ai fini del calcolo del termine di prescrizione.
2.1. La Corte di cassazione con sentenza n.7223/2021 annullava la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie fallimentari, dichiarando il ricorso inammissibile nel resto, e rinviava per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Venezia.
2.2. In particolare con tale decisione si osservava che rispetto al profilo delle pene accessorie, applicate ex lege per la durata di anni dieci - questione che poteva essere affrontata di ufficio essendo incidente sulla legalità della pena che riguarda anche le pene accessorie (Sez. U. n. 6240 del