Cass. civ., sez. III, sentenza 07/06/2023, n. 16120

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La proposizione di una domanda giudiziale determina l'interruzione della prescrizione con riguardo a tutti i diritti pretesi che si trovano in relazione di causalità, anche in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con l'istanza principale, assumendo rilievo l'unitarietà del fatto a cui sono ricollegate le varie domande, volte ad un'unitaria tutela, rispetto alla quale le singole azioni sono serventi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ravvisando l'estensione dell'effetto interruttivo dell'azione volta a ottenere l'esecuzione di un accordo di ritrasferimento di immobili a quella, subordinata, di ripetizione delle somme corrisposte in base a tale accordo perché nullo, poiché entrambe volte a far valere il diritto al ristoro patrimoniale in ragione della medesima vicenda).

Una volta definito il procedimento di ricusazione di un giudice della Corte di cassazione, il processo al quale si è riferita la ricusazione può proseguire con la partecipazione del giudice ricusato, senza che ricorrano ragioni per la sospensione o il rinvio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 07/06/2023, n. 16120
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16120
Data del deposito : 7 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 14723/2021 Numero sezionale 1310/2023 Numero di raccolta generale 16120/2023 Data pubblicazione 07/06/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INDEBITO DANILO SESTINI Presidente Ud.06/04/2023 PU ENRICO SCODITTI Consigliere MARCO DELL'UTRI Consigliere AO PORRECA Consigliere-Rel. ANNA MOSCARINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14723/2021 R.G. proposto da: LA DA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ELEONORA DUSE 35, presso lo studio dell'avvocato PAPPALARDO FRANCESCO ([...]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato REALE SANTO ([...]) -ricorrente-

contro

NC AO, NC LA, NC RO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato FORESTA SANTINO ([...]) rappresentati e difesi dall'avvocato ZIRONE NICOLA ([...]) Numero registro generale 14723/2021 Numero sezionale 1310/2023 -controricorrenti- Numero di raccolta generale 16120/2023 Data pubblicazione 07/06/2023 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1969/2020 depositata il 16/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Consigliere AO PORRECA. Rilevato che: LA LL, quale erede di US OC e NO LL, ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1969 del 2020 della Corte di appello di Catania, esponendo che: - US OC nel 2011 aveva convenuto NC AN, dante causa degli odierni controricorrenti, per la restituzione di somme corrisposte perché, quale suo prestanome, si aggiudicasse beni posti all'asta in una procedura esecutiva pendente contro la stessa, con l'accordo di ritrasferirli;
- aveva esposto che AN non aveva ristrasferito i beni, sicché sussisteva l'indebito;
- AN si era costituito chiamando in causa NO LL, marito di OC, sul presupposto di aver regolato con lui quanto richiestogli dalla moglie, ed aveva eccepito l'intervenuta prescrizione;
- il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo l'accordo originario tra OC e AN nullo per violazione del divieto di cui all'art. 579 cod. proc. civ., ma non contrario al buon costume, e la prescrizione interrotta con effetto permanente dal giudizio previamente introdotto da OC, nel 1988, per la restituzione di uno degli immobili oggetto dell'accordo, definito con rigetto;
- la Corte di appello aveva invece accolto l'eccezione di prescrizione osservando che non poteva operare l'effetto 2 di 11 Numero registro generale 14723/2021 Numero sezionale 1310/2023 Numero di raccolta generale 16120/2023 interruttivo previsto dall'art. 2945 cod. civ. in relazione al Data pubblicazione 07/06/2023 diverso giudizio avente ad oggetto non la ripetizione d'indebito ma il ritrasferimento immobiliare ovvero, in subordine, i correlati danni;
- la stessa Corte territoriale aveva condannato la parte attrice a titolo di responsabilità processuale aggravata, affermando che la stessa aveva agito nella consapevolezza di esercitare un diritto prescritto, omettendo di produrre la citazione del 1988;
resistono con controricorso EL, OL e TR AN, quali eredi di NC AN;
con ordinanza interlocutoria del 7 dicembre 2022 il processo è stato rinviato dal Collegio della Sesta Sezione civile, dopo la rituale proposta, alla pubblica udienza della Terza Sezione civile, a norma dell'ultimo comma dell'art. 380-bis, cod. proc. civ., “ratione temporis” applicabile;
le parti hanno depositato memorie;
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;
la difesa dei controricorrenti ha chiesto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per la valutazione di un rinvio Sezioni Unite in relazione all'ipotizzato contrasto che la stessa evince dall'ordinanza interlocutoria;
la stessa difesa ha proposto ricusazione del Consigliere relatore, su cui ha provveduto altro Collegio della Sezione rigettandola, con ordinanza del 6 aprile 2023 all'esito della quale si è proceduto alla discussione;
Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che nel 1988 era stata richiesta anche la condanna al risarcimento dei danni, 3 di 11 Numero registro generale 14723/2021 Numero sezionale 1310/2023 comprensivi, quindi, innanzi tutto, delle somme originariamente Numero di raccolta generale 16120/2023 corrisposte per l'acquisto dei due cespiti, e, comunque, perché si Data pubblicazione 07/06/2023 trattava dei medesimi fatti costitutivi ovvero, in ogni caso, causalmente collegati;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., poiché, premesso che la sentenza era stata redatta da un giudice ausiliario ossia figura oggetto della declaratoria d'incostituzionalità di cui alla sentenza n. 41 del 2021 della Corte costituzionale, la deducente aveva visto accogliersi la domanda in prime cure subendo la successiva impugnazione, in cui aveva sostenuto posizioni peraltro fondate come da censure infine svolte in questa sede di legittimità;

Considerato che:

deve osservarsi, in via preliminare, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, una volta definito il procedimento di ricusazione di un giudice della Suprema Corte di Cassazione, il processo al quale si è riferita la ricusazione può proseguire con la partecipazione del giudice ricusato, senza che ricorrano ragioni per la sospensione o il rinvio (Cass., 27/05/2005, n. 11293);
va poi ulteriormente premesso che la pronuncia della Corte costituzionale n. 41 del 2021 ha dichiarato l'incostituzionalità delle previsioni di cui agli artt. da 62 a 72 del