Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 27/11/2019, n. 30938
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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 25851 del ruolo generale dell'anno 2012, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;-ricorrente- Contro A R rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. A S, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to L M, in Roma, Viale Regina Margherita n. 262;-controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 438/09/11 depositata in data 12 ottobre 2011, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2019 dal Relatore Cons. M G P D V di N. Rilevato che -con sentenza n. 438/09/11 depositata in data 12 ottobre 2011, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva l'appello principale proposto da A R nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, e rigettava quello incidentale proposto da quest'ultima nei confronti del contribuente avverso la sentenza n. 330/14/09 della Commissione tributaria provinciale di Salerno che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento n. REN014T00474 con il quale l'Ufficio - previa rideterminazione analitico-presuntiva dei componenti reddituali, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) ultima parte, del d.P.R. n. 600/73, e del volume di affari ai sensi dell'art. 54, comma 2,ultima parte, del d.P.R. n. 633/72 - aveva contestato nei confronti di quest'ultimo, quale titolare della ditta individuale "Autoricambi di Ravioti Aniello", maggiori ricavi ai fini Irpef, Irap e Iva, add.reg. e com., per l'anno 2005;- in punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che:1) a seguito di verifica fiscale presso la sede della ditta, l'Ufficio di Pagani, ritenuto inattendibile il prospetto delle rimanenze al 31/12/2005, per avere il contribuente disatteso le disposizioni di cui al d.l. n. 69/1989 e al DM del 2 maggio 1989 (in tema di necessaria annotazione nei registri da parte dei soggetti in contabilità semplificata del valore delle rimanenze finali con indicazione distinta delle quantità e dei valori per le singole categorie di beni in giacenza alla fine dell'esercizio) e per avere presentato uno studio di settore non coerente con l'indicatore economico per la rotazione di magazzino (previsto per l'attività in questione da un minimo di 0.58 a un massimo di 7,8 e da fissarsi, ad avviso dell'Agenzia, nel valore di 0,71 in luogo di quello dichiarato di 0,35), con l'avviso di accertamento n. REN014T00474, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) ultima parte, del d.P.R. n. 600/73 e dell'art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, rideterminando le rimanenze finali al 31.12.2005 (da euro 438.000,00 in euro 345.000,00), aveva contestato nei confronti di Aniello Raviotti, esercente attività commerciale di vendita di autoricannbi, ricavi occultati per euro 324.992,60, ai fini Irpef, Irap e Iva, addiz. comu. e reg., per l'anno 2005;2) avverso l'avviso di accertamento, il contribuente aveva proposto ricorso alla CTP di Salerno che, con sentenza n. 330/14/2009, l'aveva accolto parzialmente rideterminando l'indice di rotazione del magazzino nella misura di 0,64;2) avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello principale il contribuente chiedendo dichiararsi nulla la sentenza impugnata per difetto di motivazione e, comunque, annullarsi l'atto impositivo e appello incidentale l'Ufficio chiedendo affermarsi la legittimità della pretesa tributaria e la illegittimità della riduzione dell'indice di rotazione effettuata dalla CTP;-in punto di diritto, la CTR, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) i maggiori ricavi erano stati accertati dall'Ufficio sulla base della sola discordanza dell'indice dichiarato di rotazione del magazzino rispetto a quello medio, discordanza che il contribuente aveva ampiamente giustificato nel ricorso introduttivo, avverso il quale l'Ufficio non aveva controdedotto alcunché limitandosi ad eccepire la legittimità della pretesa fiscale;2) il contribuente aveva correttamente sottolineato che l'attendibilità dell'indice di rotazione del magazzino dipendeva unicamente dalla omogeneità dei parametri di valutazione delle rimanenze sia iniziali che finali e che la sola valutazione delle risultanze finali aveva dato luogo a un risultato falsato;3) dall'avviso di accertamento non si evinceva quali fossero gli elementi giustificanti l'adozione del metodo di accertamento induttivo in presenza di una contabilità correttamente tenuta e in totale assenza di elementi a sostegno della presunta esistenza di maggiori ricavi;4) sussisteva il difetto di instaurazione del contraddittorio che costituiva il momento fondamentale di verifica della contestazione;- avverso la sentenza della CTR, l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il contribuente;- il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, e dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall'art.
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