Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/03/2022, n. 08737

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/03/2022, n. 08737
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08737
Data del deposito : 17 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26741-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

Contro

E21 ENERGIE SPECIALI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CRESCENZIO

103, presso lo studio dell'avvocato R P, rappresentata e difesa dagli avvocati M P, L B, D AO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 127/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE, depositata il 26/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Co: MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Molise che ha confermato la pronuncia della CTP di Campobasso, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di attribuzione rendita catastale;
che la società contribuente ha spiegato tempestivo controricorso;

CONSIDERATO che

il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza;
che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 1, comma 21,1n. 208/2015;
che in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass., 31809/2018);
Ric. 2020 n. 26741 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- che in tema di classamento, l'attribuzione di rendita catastale ai fabbricati a destinazione speciale o particolare non presuppone l'esecuzione del previo sopralluogo, il quale non costituisce né un diritto del contribuente né una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, trattandosi solo di uno strumento conoscitivo del quale l'amministrazione finanziaria può avvalersi, ferma restando la necessità della stima diretta ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, come previsto dall'art. 37 del d.P.R. n. 917 del 1986, ricavabile dalle caratteristiche del bene anche sulla base delle risultanze documentali a disposizione dell'Ufficio (Cass., 6633/2019;
Cass., 5362/2020;
Cass. 9291/2021). I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, sono accatastabili nella categoria "D/l-Opificio";
tuttavia, per effetto dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) - con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd. "imbullonati") - è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo. Pertanto, ai fini della determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate con cui si intendeva di assoggettare a stima, ai fini dell'attribuzione della rendita catastale, la cd. torre eolica, avendo il Ric. 2020 n. 26741 sez. MT - ud. 09-02-2022 -3- giudice di merito nella specie accertato che essa costituiva una componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica e quindi esente dal carico impositivo ai sensi dell'art. 1, comma 21, cit.) (Cass., 25784/2021). Il legislatore ha sottratto dal carico impositivo il valore delle «componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive [...] indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo» (Cass., 21462/2020;
Cass., 1010/2021);
che, nella specie, la CTR ha correttamente ritenuto che l'avviso di accertamento non avesse dato conto della diversa individuazione dei beni scorporabili dalla stima ex art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, essendo mutati gli elementi di fatto del classamento catastale, e che tale individuazione aveva reintrodotto nella stima beni di natura impiantistica, equiparandoli impropriamente ai beni immobili. che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato;
che le spese possono essere compensate, stante il momento del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale di riferimento;
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
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