Cass. pen., sez. II, sentenza 18/08/2022, n. 31252
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTELLI PATRIZIA, nata a Milano il 13/02/1955 avverso la sentenza del 01/04/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;letta la memoria dell'avv. N S, dlifensore delle parti civili P I, A N, B G A, D L C, B F L, B L e C I M;udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;udito l'avv. C C, difensore di P I, A N, B G A, D L C, B F L, B L e C I M, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;udito l'avv. L G, difensore di M P, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 01/04/2021, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 08/07/2020 del Tribunale di Milano di condanna di P M per il reato di appropriazione indebita aggravata in concorso. Secondo il capo d'imputazione, alla M era contestato il «reato di cui agli artt. 110, 646, 61 n. 11 c.p. perché, in concorso con M S L nei cui confronti si procede separatamente, in qualità di collaboratrice della società Amministrazioni M s.r.l. e amministratrice dello stabile ubicato in Milano in via Zamenhof n. 2, potendo liberamente operare sul conto corrente intestato al "Condominio via Zamenhof n. 2 nella persona dell'amministratore pro tempore" sul quale venivano versati i proventi delle rate condominiali relative alla gestione del predetto condominio, negli anni 2012-2013-2014, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropriava di somme di denaro del condominio, distraendo un importo pari ad C 27.608,49, in favore di beneficiari estranei ai fornitori del condominio. Con l'aggravante di aver commesso il fatto abusando del rapporto di prestazione d'opera. In Milano, dal 31.12.2012 al 02.01.2014». 2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione P M, per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce l'«[i]nosservanza delle norme processuali rilevanti ai sensi dell'art. 606 comma 1° lett. b C.p.p., in relazione alla mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela con specifico riferimento all'ordinanza emessa dal Tribunale in violazione del DL 36/2018 art. 12 contenente norme transitorie». Dopo avere premesso che la querela proposta da sette dei cinquantuno condomini del condominio era invalida in quanto proposta da soggetti non legittimati - giacché la valida proposizione dell'istanza di punizione da parte di un condominio presuppone uno specifico incarico conferito all'amministratore dall'assemblea condominiale - la ricorrente lamenta che, posto che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, l'azione penale non era stata esercitata (essendo il decreto di citazione a giudizio del 31 lugho 2018), a norma del comma 2 dell'art. 12 di detto decreto legislativo l'informazione alla persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela doveva essere data dal pubblico ministero (che, però, non lo aveva fatto) e non poteva essere data, come invece era avvenuto, dal giudice (in particolare, dal Tribunale di Milano), atteso che «[q]uest'ultimo [...] può informare la parte lesa solo se l'esercizio dell'azione penale è avvenuto prima dell'entrata in vigore della norma»;con la conseguenza che «il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto che mancava il requisito di procedibilità pronunciando sentenza di non luogo a procedere, poiché agli atti vi era una querela sottoscritta da soggetti non legittimati e la querela depositata in seguito dall'amministratore di condominio era tardiva, dato che il termine per la presentazione non doveva calcolarsi sulla base della data di notifica dell'ordinanza del Tribunale bensì dall'entrata in vigore del DL 36/2018».
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